Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23326/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimessione in termini per impugnare la sentenza di condanna del 22/11/2019 per il reato di evasione (art. 385 c.p.), sostenendo che il Tribunale aveva illegittimamente dichiarato la sua assenza in quanto avrebbe dovuto avere conoscenza del processo: il decreto di citazione era stato notificato al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., ma detta notifica sarebbe nulla perché non era stata previamente effettuata la notifica presso il domicilio eletto dall'imputato (elezione fatta in altro procedimento presso il campo nomadi) e l'elezione di domicilio rilevante per la notifica non era riferibile al procedimento per evasione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha accertato che l'elezione di domicilio prodotta dagli atti riguardava un distinto procedimento (per sfruttamento della prostituzione) e non il processo per evasione; pertanto la notifica al difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p. era affetta da nullità. Tuttavia la Corte ha ritenuto che il rimedio prescelto dal condannato (incidente di esecuzione, art. 670 c.p.p.) non è idoneo a far valere tale vizio dopo il passaggio in giudicato della sentenza: la nullità relativa alla mancata citazione dell'imputato/del difensore deve essere dedotta, se sussistono i presupposti, con la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Seguono condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.p., commi 3 e 4

    L'elezione di domicilio effettuata al momento della scarcerazione (comma 3) è efficace soltanto nel procedimento in cui è resa; la notificazione al difensore ex comma 4 presuppone una precedente elezione di domicilio riferibile allo stesso procedimento, altrimenti la notificazione è nulla.

  • art. 670 c.p.p. (incidente di esecuzione)

    Le nullità assolute ed insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e/o del difensore non possono essere efficacemente dedotte mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 629-bis c.p.p. (rescissione del giudicato)

    La rescissione del giudicato è lo strumento idoneo per far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante da nullità di notifica, quando ricorrano i presupposti normativi.

  • art. 385 c.p. (evasion)

    Norma sostanziale che individua il reato per il quale l'imputato è stato condannato; contestazione processuale relativa alle notifiche non incide sul contenuto della norma sostanziale ma sulla regolarità del procedimento.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009 (Santise, Rv. 245650)

    Conferma che l'elezione o dichiarazione di domicilio è valida ed efficace solo nell'ambito del procedimento in cui è effettuata e non si estende ad altri procedimenti salvo diversa ed inequivoca dichiarazione.

  • Giurisprudenza citata: Sez. U, n. 15498 del 2020 — dep. 2021 (Lovric, Rv. 280931)

    Stabilisce che le nullità assolute relative all'omessa citazione non sono deducibili tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato e rinvia alla possibilità di chiedere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio resa dall'imputato è efficace soltanto nel procedimento in cui è stata dichiarata; non si estende automaticamente ad altri procedimenti anche se collegati.
  • La notifica al difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p. è valida solo se preceduta da una elezione di domicilio riferita espressamente a quel procedimento; in mancanza, la notificazione è nulla.
  • Le nullità assolute che hanno determinato l'assenza dell'imputato/non conoscenza del processo non possono essere efficacemente dedotte con l'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) dopo il passaggio in giudicato, ma vanno dedotte mediante istanza di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) se ne sussistono i presupposti.
  • Se si intende impugnare una sentenza divenuta definitiva per vizi di notifica è fondamentale scegliere il rimedio processuale corretto; l'uso dello strumento inadeguato comporta il rischio di inammissibilità.
  • In situazioni analoghe, raccogliere prove documentali che attestino l'assenza di elezione di domicilio nel procedimento interessato e agire tempestivamente con la procedura di rescissione del giudicato se la sentenza è già passata in giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.