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Sentenza

Sentenza n. 7622/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento del provvedimento del Dirigente SUE-SUAP del Comune di Ardea prot. REP_PROV_RM/RM-SUPRO/0011330 del 16 febbraio 2026, con il quale è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività relativa alla pratica SCIA n. 17807891001-18122025-1610 e l'archiviazione definitiva della pratica con esito negativo e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202603313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività e archiviazione negativa della SCIA presentata per il subingresso in un reparto pescheria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria del centro commerciale ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha vietato alla società esercente la prosecuzione dell’attività relativa a una SCIA per il subingresso nel reparto pescheria e ha archiviato negativamente la pratica, ritenendo non idoneo il titolo di possesso prodotto e la relativa forma. La ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e delle garanzie partecipative, lamentando di non essere stata coinvolta nel procedimento amministrativo. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990, anche con riferimento al controllo successivo sulla SCIA, l’errata applicazione della disciplina del subingresso nelle attività commerciali, la violazione del d.lgs. n. 222/2016 e del regime della SCIA unica per il subingresso in attività commerciali del settore alimentare. Sono stati prospettati anche la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buona fede e collaborazione procedimentale, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto, per non avere il Comune adeguatamente valutato la natura del contratto stipulato tra la proprietaria e l’esercente e l’esistenza di un’attività commerciale preesistente. La ricorrente ha chiesto altresì l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società esercente. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione della società ricorrente, in quanto estranea al rapporto giuridico sottostante alla SCIA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione ad agire, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha affermato che legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni dell’azione e che la legittimazione spetta al titolare di una posizione di interesse legittimo direttamente incisa dall’esercizio del potere amministrativo. Nel caso concreto, la SCIA era stata presentata dalla società esercente e il provvedimento inibitorio era direttamente riferito alla sua attività; la società proprietaria dell’immobile era invece un soggetto terzo, titolare di un rapporto negoziale con l’esercente, e subiva soltanto conseguenze indirette e riflesse sul piano del rapporto contrattuale. L’esistenza di un rapporto negoziale tra privati non è stata ritenuta idonea a far sorgere una posizione di interesse legittimo nei confronti dell’amministrazione né ad ampliare la platea dei soggetti legittimati a impugnare il provvedimento. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui il pregiudizio meramente riflesso può, al più, consentire l’intervento nel giudizio promosso dal soggetto direttamente leso, ma non l’impugnazione autonoma dell’atto. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

  • art. 19 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla disciplina della SCIA, al controllo successivo e al subingresso commerciale; il TAR non ha esaminato tali censure per il difetto di legittimazione.

  • d.lgs. 222/2016

    La ricorrente lo ha richiamato in relazione al regime della SCIA unica per il subingresso in attività commerciali del settore alimentare; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai poteri di controllo successivo sulla SCIA; il giudice non ha scrutinato la censura, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo spetta al soggetto titolare di una posizione di interesse legittimo direttamente incisa, in senso ampliativo o restrittivo, dall’esercizio del potere amministrativo.
  • Le conseguenze indirette o riflesse che l’esercizio del potere amministrativo produce su un rapporto negoziale tra privati non attribuiscono, di regola, al contraente estraneo al procedimento amministrativo la legittimazione a impugnare autonomamente il provvedimento.
  • Il rapporto negoziale tra privati è, di norma, estraneo al rapporto di diritto pubblico tra l’amministrazione e il soggetto direttamente destinatario dell’esercizio del potere e non è idoneo, da solo, a far sorgere una posizione di interesse legittimo nei confronti dell’amministrazione.
  • Il soggetto che subisce soltanto un pregiudizio indiretto o riflesso può, ricorrendone i presupposti, intervenire nel giudizio promosso dal soggetto direttamente leso, ma non è legittimato a proporre autonomamente l’impugnazione del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereSCIA e liberalizzazioni
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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