Sentenza n. 997/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. II, che aveva respinto i ricorsi contro i dinieghi comunali di condono edilizio ex l. n. 326/2003 relativi a due manufatti al primo piano, di 62,40 e 47,40 mq
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimi due dinieghi di condono edilizio. Deducevano: omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla censura di difetto di motivazione dei dinieghi; violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, nonché eccesso di potere per difetto del presupposto, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che le opere rientrassero nei limiti dimensionali del condono; omessa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ritenuto necessario ai fini della sanabilità; errore del TAR nel ritenere che i dinieghi evidenziassero la natura plurivincolata dell’area. Le opere consistevano in due manufatti abusivi realizzati al primo piano di un fabbricato unifamiliare, con superficie complessiva di 109,80 mq, ubicati in area sottoposta a vincolo.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il TAR aveva dichiarato di esaminare congiuntamente tutte le censure, inclusa quella relativa al difetto di motivazione; comunque, il Consiglio di Stato ha esaminato direttamente la doglianza e l’ha respinta. In materia edilizia, il diniego di condono non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dell’abusività delle opere e del loro contrasto insanabile con la disciplina edilizia. Nel caso concreto, i dinieghi richiamavano i preavvisi di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, contenenti la descrizione della situazione ostativa, e indicavano la normativa impeditiva del condono; la motivazione per relationem è stata quindi ritenuta sufficiente. I motivi secondo e terzo sono stati respinti perché le opere, implicando nuova volumetria e aumento di superficie, rientravano negli abusi maggiori di cui alle tipologie 1), 2) e 3) dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003. Per tali abusi, realizzati in area vincolata anteriormente alla loro esecuzione, il condono è escluso indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo, dalla conformità urbanistica e dal rispetto dei limiti dimensionali di 750 mc o del 30% della volumetria originaria. In tale situazione è inutile acquisire il parere dell’autorità preposta al vincolo, poiché il divieto di condono discende direttamente dalla legge. Il Collegio ha inoltre precisato che la non condonabilità sarebbe rimasta ferma anche qualora il vincolo fosse stato apposto dopo l’ultimazione delle opere, poiché mancava comunque il requisito delle opere minori senza aumento di superficie, necessario insieme agli altri requisiti per la condonabilità in area vincolata. Il quarto motivo è stato respinto poiché i dinieghi e i preavvisi richiamavano puntualmente la disciplina sull’inapplicabilità del terzo condono alle opere site in zona vincolata. La censura aveva comunque carattere formale, non essendo contestata la sottoposizione dell’area a plurimi vincoli; trattandosi di attività vincolata, opera l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990. È stato inoltre richiamato il carattere bilaterale del principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati. Nessuna pronuncia sulle spese, per la mancata costituzione del Comune in appello.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito con l. n. 326/2003
Il terzo condono non è consentito per gli abusi maggiori, riconducibili alle tipologie 1), 2) e 3) dell’allegato 1, realizzati in area vincolata; per gli abusi in area vincolata la condonabilità presuppone, tra l’altro, che si tratti di opere minori senza aumento di superficie e che ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalla disciplina.
art. 3 l. n. 241/1990
Il diniego di condono deve indicare l’abusività delle opere e il loro contrasto insanabile con la normativa edilizia; tale obbligo può essere assolto mediante motivazione per relationem al preavviso di rigetto, se questo descrive puntualmente i fatti ostativi.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto può contenere la descrizione della situazione di fatto ostativa e, se richiamato nel provvedimento finale, concorrere alla motivazione per relationem del diniego.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990
I vizi formali o procedimentali non comportano l’annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il principio di buona fede opera bilateralmente e vincola sia l’amministrazione sia il privato nei rapporti amministrativi.
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando il giudice abbia esaminato congiuntamente le censure, dichiarando di ricondurle a una trattazione unitaria.
Massime di principio
- Per il terzo condono edilizio, gli abusi maggiori riconducibili alle tipologie 1), 2) e 3) dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, realizzati in area sottoposta a vincolo, non sono condonabili quando il vincolo sia anteriore alla realizzazione delle opere, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo, dalla conformità urbanistica dell’intervento e dal rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla disciplina del condono.
- Quando opere abusive realizzano nuova volumetria o comportano aumento di superficie, esse non possono essere qualificate come opere minori ai fini del condono in area vincolata; il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non è necessario se il divieto di condono discende direttamente dalla legge.
- Il diniego di condono edilizio è adeguatamente motivato quando indica l’abusività delle opere, la situazione di fatto ostativa e la disciplina normativa che impedisce la sanatoria; tali elementi possono risultare anche dal richiamo per relationem al preavviso di rigetto.
- In presenza di attività amministrativa vincolata, un vizio meramente formale o procedimentale non conduce all’annullamento se è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990.
- Il principio di buona fede previsto dall’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 opera bilateralmente e impone doveri di lealtà e correttezza sia all’amministrazione sia al privato nel rapporto amministrativo.
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