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Ordinanza

Ordinanza n. 1695/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione dalla procedura di cui al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, notificato alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata (PEC mittente reclutamento@postacert.inps.gov.it) il 17 dicembre 2025 a firma del Direttore Centrale Risorse Umane INPS; della deliberazione n. 265 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS adottata nella seduta del 30.12.2025, recante l’approvazione delle graduatorie di merito finali del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo inde terminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, allegate alla deliberazione stessa e costituenti parte integrante; della graduatoria di merito finale – Specializzandi – Sicilia, in quanto di interesse della ricorrente che ha presentato domanda per la selezione relativa a detta Regione; di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto e/o non pubblicato e, in particolare, del verbale della prima riunione della Commissione esaminatrice nella quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, nonché degli atti e dei verbali della Commissione stessa con i quali è stata stabilita l’esclusione dalla procedura concorsuale della ricorrente;

Giustizia amministrativa202601947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per l'assunzione di professionisti medici presso l'INPS, nonché graduatoria finale relativa agli specializzandi in Sicilia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stata esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli dell'INPS. Ha inoltre impugnato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS di approvazione delle graduatorie finali, la graduatoria relativa agli specializzandi in Sicilia e gli ulteriori atti presupposti, inclusi i criteri di valutazione e gli atti della commissione concernenti l'esclusione. Il testo non espone specifici motivi di ricorso, ma dalla valutazione cautelare emerge che la questione centrale riguardava il possesso del requisito di ammissione previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h), del bando, in relazione all'equipollenza tra la specializzazione in audiologia e foniatria e quella in otorinolaringoiatria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non risultasse in possesso del requisito di ammissione previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h), del bando, poiché, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, l'equipollenza della specializzazione in audiologia e foniatria alla specializzazione in otorinolaringoiatria era soggetta a una durata quinquennale, non più in corso. Non è stata quindi concessa la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. h), del bando di concorso

    equipollenza della specializzazione di audiologia e foniatria alla specializzazione di otorinolaringoiatria

    Il requisito previsto dal bando non risultava posseduto perché l'equipollenza rilevante, secondo la disciplina richiamata, aveva durata limitata a un quinquennio non più in corso.

  • D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni

    l’equipollenza della specializzazione di audiologia e foniatria alla specializzazione di otorinolaringoiatria ha durata limitata a un quinquennio

    L'equipollenza tra le due specializzazioni è stata ritenuta temporalmente limitata; decorso il quinquennio, essa non consente di integrare il requisito di ammissione al concorso.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, tra i quali il fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo deve verificare, sia pure in forma sommaria, il fumus boni iuris; la tutela cautelare può essere negata quando risulti, con sufficiente evidenza, la carenza di un requisito di ammissione previsto dal bando.
  • Quando una disciplina di settore riconosce l'equipollenza tra titoli di specializzazione per un periodo temporalmente limitato, l'equipollenza non può essere utilizzata per dimostrare il possesso del requisito concorsuale dopo la scadenza del periodo previsto.
  • La mancanza di un requisito sostanziale di ammissione previsto dalla lex specialis è idonea, in sede cautelare, a escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento dell'esclusione e degli atti successivi della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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