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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39170/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per l'indennità di occupazione di un complesso aziendale alberghiero, già dato in affitto e non restituito alla scadenza. Gli ingiunti proposero opposizione; il giudizio di merito fu sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di altro giudizio tra le stesse parti. Durante la sospensione il creditore istante chiese anche un sequestro conservativo. Decorso il termine per la riassunzione senza attività delle parti, il Tribunale dichiarò l'estinzione del giudizio con ordinanza pronunciata fuori udienza e senza previa convocazione delle parti. In appello gli opponenti dedussero: nullità dell'ordinanza per violazione del contraddittorio; illegittimità della declaratoria di estinzione perché il termine di tre mesi non sarebbe decorso; erroneità della decisione poiché la pendenza del procedimento cautelare avrebbe impedito l'estinzione; in cassazione denunciarono violazione degli artt. 101, 276, 305 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., oltre a una censura sulle spese professionali fondata su norme della l. 247/2012. La resistente chiese il rigetto e la condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse il primo motivo: l'ordinanza di estinzione, pur nulla per violazione del contraddittorio perché pronunciata fuori udienza senza sentire le parti, era stata comunque devoluta al giudice d'appello, che aveva ripristinato il contraddittorio e deciso nel merito; non ricorrevano i casi tassativi di regressione al primo giudice ex artt. 353-354 c.p.c. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che l'estinzione del processo di merito travolge necessariamente il subprocedimento cautelare incidentale, sicché la pendenza del sequestro conservativo non impediva il decorso del termine ex art. 305 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile per inintelligibilità il terzo motivo, osservando che le norme invocate non erano pertinenti alle tariffe professionali e non contenevano le previsioni richiamate. Ha inoltre rigettato la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo la colpa del ricorso non grave. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, con distrazione in favore dei difensori della resistente, e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la nullità dedotta aveva già consentito ai ricorrenti di proporre appello e di ottenere il ripristino del contraddittorio nel secondo grado.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul contraddittorio, la cui violazione è stata ravvisata in primo grado per la pronuncia dell'estinzione fuori udienza senza previa audizione delle parti.

  • art. 276 c.p.c.

    Invocato come parametro della violazione del contraddittorio e del corretto svolgimento della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 295 c.p.c.

    Base della sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di altro processo pregiudicante.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine per la riassunzione dopo la cessazione della causa di sospensione è stato ritenuto decorso; la pendenza del procedimento cautelare non lo impediva.

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la nullità della decisione senza contraddittorio imponesse la regressione della causa al primo grado.

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice è stata ritenuta tassativa e non applicabile al caso di decisione sull'estinzione pronunciata senza previa audizione delle parti, quando l'appello ha comunque deciso nel merito.

  • art. 308 c.p.c.

    Richiamato come riferimento della disciplina dell'estinzione del processo e della pronuncia del giudice di primo grado.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma di ricorso per cassazione utilizzata come parametro formale delle censure di violazione di legge.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché la colpa del ricorso non è stata ritenuta grave.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 4, l. 31 dicembre 2012 n. 247

    Invocato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta inintelligibile perché non pertinente alle tariffe professionali.

  • art. 5, commi 5 e 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247

    Richiamato dai ricorrenti in modo errato: la Corte ha osservato che la norma è una legge delega e non contiene le disposizioni sulle tariffe richiamate nel motivo.

Massime di principio

  • La nullità di una pronuncia resa fuori udienza e senza previa instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente la rimessione della causa al primo giudice: se la questione è devoluta in appello e il giudice di secondo grado decide nel merito, la nullità si traduce in un motivo di gravame già assorbito dalla decisione sul merito.
  • La regressione del processo al primo giudice per vizi della decisione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; fuori da tali ipotesi, il giudice d'appello deve provvedere sulla controversia.
  • Nell'estinzione del processo di merito, il decorso del termine per la riassunzione non è impedito dalla mera pendenza di un procedimento cautelare incidentale introdotto nello stesso giudizio, poiché l'estinzione del processo principale travolge anche i subprocedimenti incidentali.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere intelligibile e specifico: censure fondate su disposizioni non pertinenti o addotte in modo confuso sono inammissibili per inintelligibilità.
  • La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede una colpa grave, non essendo sufficiente una semplice colpa nella proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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