Sentenza n. 4792/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: della intimazione Reg. Uff.: 0013074 – 27.03.2025-U – Intimazione interessi Frullo Energia Ambiente s.r.l., con la quale è stato intimato a FEA il pagamento dell’importo di euro 91.426,91 a titolo di interessi legali sulla somma di euro 4.688.822,95 per sorte capitale, riconosciuta come dovuta - e già corrisposta da FEA - in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9874/2022 del 10.11.2022; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento degli interessi legali maturati sulla somma da restituire a titolo di incentivi energetici indebitamente percepiti
Esito
Favorevole al resistente (ente creditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione con cui CSEA le ha richiesto euro 91.426,91 a titolo di interessi legali sulla somma capitale di euro 4.688.822,95, già restituita in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9874/2022. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2033 e 1282 c.c., sostenendo che, essendo stata in buona fede, gli interessi avrebbero dovuto decorrere soltanto dalla prima richiesta espressa di pagamento degli interessi, formulata il 6 febbraio 2023, e non dal 2 marzo 2017, giorno successivo alla prima intimazione restitutoria della sorte capitale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2909 c.c., del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato e il vizio di ultrapetizione, sostenendo che la richiesta degli interessi costituisse una domanda nuova, non compresa nella precedente controversia e non più proponibile. Con il terzo motivo ha eccepito la prescrizione quinquennale degli interessi ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., assumendo che la richiesta autonoma degli interessi fosse stata formulata soltanto il 6 febbraio 2023, senza precedenti atti interruttivi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile la memoria di replica di CSEA, perché depositata tardivamente. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha respinto anzitutto la censura relativa al giudicato, rilevando che il precedente giudizio aveva avuto a oggetto la legittimità della pretesa restitutoria principale derivante dalla delibera ARERA n. 527/2016 e dalla conseguente intimazione di restituzione, mentre gli interessi legali non erano stati oggetto di una specifica domanda o statuizione. Non sussisteva quindi alcuna preclusione derivante dal giudicato, né CSEA aveva l’obbligo di proporre nel precedente giudizio una domanda riconvenzionale per ottenere gli interessi: l’art. 42 c.p.a. riconosce alle parti intimate la facoltà, non l’obbligo, di proporre domande il cui interesse sorga in dipendenza della domanda principale. Ha poi respinto l’eccezione di prescrizione, affermando che la prescrizione quinquennale degli interessi prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. presuppone una loro autonoma periodicità annuale o infrannuale. Quando gli interessi accedono a un debito principale da pagare in un’unica soluzione, in assenza di patti che attribuiscano loro autonomia e periodicità, si applica la prescrizione ordinaria decennale. Il TAR ha infine respinto il primo motivo, chiarendo che, nell’ipotesi di ripetizione dell’indebito oggettivo, per il percettore in buona fede gli interessi decorrono dalla domanda di restituzione, ai sensi dell’art. 2033 c.c.; la nozione di domanda comprende anche l’atto stragiudiziale di costituzione in mora e riguarda la restituzione della somma indebitamente percepita, non una distinta domanda specificamente diretta agli interessi. Pertanto, la decorrenza va individuata nella prima intimazione restitutoria del 1° marzo 2017 e non nella successiva richiesta del 6 febbraio 2023. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda” comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora.
Per l’accipiens in buona fede, gli interessi decorrono dalla domanda di restituzione dell’indebito, anche se formulata stragiudizialmente, e non occorre una specifica domanda diretta al pagamento degli interessi.
art. 1282 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza degli interessi sulle obbligazioni pecuniarie; il giudice ha risolto la questione applicando la disciplina speciale della ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c.
art. 2909 c.c.
Il giudicato della precedente sentenza copriva la legittimità della pretesa restitutoria principale nei limiti delle domande e dei profili dedotti, ma non precludeva la successiva richiesta degli interessi non oggetto di quel giudizio.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale degli interessi opera quando essi devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale; non si applica agli interessi accessori a un debito principale da pagare in un’unica soluzione, privi di autonoma periodicità.
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per gli interessi da ripetizione d’indebito tale momento coincide con la decorrenza degli interessi, sicché prima di allora la prescrizione non può iniziare.
art. 1219 c.c.
Gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora integrano la domanda rilevante ai fini dell’art. 2033 c.c.
art. 42 c.p.a.
La proposizione da parte della parte intimata di domande il cui interesse sorga in dipendenza della domanda principale è una facoltà e non un obbligo; la mancata proposizione nel primo giudizio non preclude necessariamente una successiva domanda autonoma.
art. 17 d.lgs. n. 46/1999
Richiamato nell’intimazione quale base per l’eventuale recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo.
Massime di principio
- Nella ripetizione dell’indebito oggettivo, se l’accipiens è in buona fede, gli interessi decorrono dalla domanda di restituzione prevista dall’art. 2033 c.c.; tale domanda comprende anche l’atto stragiudiziale di costituzione in mora e non deve contenere una specifica richiesta autonoma di interessi.
- Ai fini della decorrenza degli interessi da indebito, rileva la prima richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita, poiché da quel momento il percettore è reso edotto dell’obbligazione e non può più invocare la buona fede; non rileva invece la data di una successiva e distinta quantificazione degli interessi.
- Il giudicato amministrativo formatosi sulla legittimità di una pretesa restitutoria principale non preclude la successiva richiesta degli interessi legali quando questi non siano stati oggetto di domanda o di statuizione nel precedente giudizio e la loro pretesa non costituisca elusione del decisum.
- La facoltà della parte intimata di proporre, ai sensi dell’art. 42 c.p.a., domande dipendenti dalla domanda principale non si traduce in un obbligo processuale; la mancata proposizione di una domanda di interessi nel precedente giudizio non determina, di per sé, la preclusione derivante dal giudicato.
- La prescrizione quinquennale degli interessi prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. presuppone un’obbligazione di interessi autonoma e periodica. Quando gli interessi accedono a un debito principale da corrispondere in un’unica soluzione e non hanno autonoma periodicità, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
- Il termine di prescrizione degli interessi da indebito non può decorrere prima del momento in cui gli interessi stessi possono essere fatti valere, coincidente con la loro decorrenza secondo l’art. 2033 c.c.
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