Cassazione Penale, Sentenza n. 51170/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila aveva autorizzato il detenuto Palazzotto ad acquistare a proprie spese una borsa-frigo rigida per conservare cibi freschi o surgelati nella cella, invece delle borse-frigo morbide con mattonelle refrigeranti previste dall'Amministrazione. Il Ministero impugnava l'ordinanza per violazione e erronea interpretazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) dell'Ordinamento penitenziario, sostenendo che non sussisteva un grave pregiudizio al diritto alla salute e che le modalità organizzative adottate dall'Amministrazione (uso di mattonelle refrigeranti e del frigorifero di sezione con possibilità di sostituzione delle tavolette) sono legittime e adeguate; inoltre lamentava l'assenza di accertamenti tecnico-sanitari a comprova del presunto pregiudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila sia l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 6 luglio 2022. La Corte ha ritenuto che il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69(6)(b) tutela solo i casi di pregiudizio concreto e attuale a un diritto soggettivo; nel caso di specie il Tribunale ha sostituito le valutazioni organizzative dell'Amministrazione con una soluzione alternativa (consenso all'uso della borsa rigida) senza dimostrare che le misure amministrative previste (sostituzione tempestiva delle tavolette refrigeranti dal frigorifero di sezione) fossero inidonee a garantire la conservazione degli alimenti e senza accertamenti tecnici o sanitari a supporto di una lesione grave e attuale del diritto alla sana alimentazione. Pertanto la decisione di merito è stata annullata.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Riferimento al regime differenziato cui è sottoposto il detenuto; utilizzato per inquadrare le restrizioni e le modalità consentite per la detenzione e il ricevimento di generi alimentari da cucinare in cella.
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Norma che disciplina il reclamo giurisdizionale; la Corte ricorda che il rimedio tutela il pregiudizio concreto e attuale a diritti soggettivi del detenuto e non un mero interesse sull'esecuzione della pena.
art. 69, comma 6, lett. b) Ordinamento penitenziario
Prevede la giurisdizione in materia di reclami contro atti dell'Amministrazione penitenziaria; la Corte evidenzia che l'intervento giudiziario è giustificato solo se ricorre un grave pregiudizio attuale al diritto soggettivo e non per sostituirsi all'organizzazione amministrativa quando le misure adottate risultano, di per sé, idonee.
Massime di principio
- Il rimedio ex artt. 35-bis e 69(6)(b) Ord. pen. è ammesso solo per la tutela di un pregiudizio concreto e attuale a un diritto soggettivo del detenuto, non per contestare valutazioni organizzative dell'Amministrazione.
- Il giudice non deve sostituirsi all'Amministrazione penitenziaria nelle scelte organizzative e gestionali se le misure amministrative risultano idonee a garantire il diritto tutelato; l'intervento è giustificato solo quando sussista una evidenza di inidoneità e di grave pregiudizio.
- Quando si invoca un danno alla salute o alla sana alimentazione del detenuto, è richiesta una istruttoria o elementi probatori tecnici/sanitari che attestino l'effettivo nocumento; l'assenza di tali accertamenti indebolisce la richiesta di intervento giudiziale.
- Misure alternative e organizzative dell'Amministrazione (es. sostituzione periodica delle mattonelle refrigeranti dal frigorifero di sezione) possono essere considerate adeguate a garantire la conservazione degli alimenti e, se praticabili, giustificano la deferenza del giudice verso le scelte amministrative.
- Il diritto del detenuto a ricevere e cucinare cibi è riconosciuto ma bilanciato con esigenze di ordine, sicurezza e organizzazione: le limitazioni adottate dall'Amministrazione sono legittime fino a quando non provocano un pregiudizio grave e dimostrabile al diritto stesso.
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