Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un’istanza di rimborso dell’IVA versata su fatture emesse tra novembre 2005 e gennaio 2006 per l’importo di euro 263.934,03. La società contribuente aveva ottenuto, solo nel 2010, un accordo transattivo che modificava la base imponibile e sosteneva di avere diritto alla restituzione dell’IVA indebitamente versata in eccedenza. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l’Agenzia delle Entrate sosteneva, da un lato, che non fosse esperibile l’azione generale di rimborso perché occorreva seguire la procedura di variazione ex art. 26 d.P.R. 633/1972, ormai preclusa dal tempo, e, dall’altro, che l’appello fosse comunque specifico. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 26, comma 3, e dell’art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, assumendo che la transazione sopravvenuta non poteva fondare il rimborso perché la variazione era tardiva e il diritto restitutorio non sorgeva; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’appello della società fosse privo di specificità e quindi inammissibile o comunque non idoneo a confutare la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo che la censura sulla asserita genericità dell’appello non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il giudice d’appello aveva comunque esaminato il merito delle doglianze e le aveva rigettate. Ha invece accolto il primo motivo: ha ribadito che, in tema di IVA, il rimborso dell’imposta indebitamente versata è ammissibile solo se sia escluso in concreto il rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’eventuale utilizzo della fattura da parte del destinatario ai fini della detrazione; pertanto, la sola sopravvenienza della transazione non basta. Poiché la CTR aveva riconosciuto il diritto al rimborso senza accertare se il rischio erariale fosse stato definitivamente eliminato, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972
La procedura di variazione IVA non è l’unico rimedio in assoluto; il rimborso è possibile, ma solo se è dimostrata la definitiva eliminazione del rischio di perdita di gettito erariale. La mera transazione sopravvenuta non basta senza tale verifica.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma invocata dall’Amministrazione, ma non ritenuto decisivo per escludere in astratto il rimborso; centrale resta il controllo sul rischio di detrazione e sul danno erariale.
art. 342 c.p.c.
La censura di appello deve essere specifica; tuttavia, una doglianza sulla specificità è inammissibile in cassazione se il giudice di merito ha comunque deciso nel merito.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L’appello tributario deve contenere censure specifiche, ma la relativa eccezione non è decisiva quando la sentenza impugnata si fonda anche sul rigetto nel merito.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inapplicabilità del rimborso anomalo; la Corte non lo ritiene il fondamento decisivo della soluzione, che dipende invece dalla verifica del rischio erariale.
artt. 23, 24 e 25 d.P.R. n. 633 del 1972
Sono richiamati per evidenziare che la variazione e la sua causa devono essere annotate secondo le regole contabili e fiscali previste dalla disciplina IVA.
Massime di principio
- In materia di IVA, il rimborso dell’imposta indebitamente fatturata o versata è ammissibile solo quando sia definitivamente escluso il rischio che il destinatario della fattura possa utilizzare il documento per esercitare la detrazione.
- La procedura di variazione ex art. 26 d.P.R. 633/1972 non è sempre l’unico rimedio: il contribuente può anche chiedere il rimborso, ma deve comunque provare che non sussista, neppure potenzialmente, un pregiudizio per l’Erario.
- La sopravvenienza di un accordo transattivo che riduce la base imponibile non basta, da sola, a fondare il diritto al rimborso IVA se non è accertata la definitiva eliminazione del rischio di perdita di gettito.
- La censura di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è priva di interesse in cassazione quando il giudice di merito abbia comunque deciso la causa nel merito, poiché tale statuizione non incide sulla ratio decidendi.
- Il diritto al rimborso dell’IVA erroneamente versata è compatibile con il principio di neutralità dell’imposta solo se l’autonomia tra rapporto tributario, rivalsa e detrazione non produce una perdita effettiva o potenziale di gettito per l’Erario.
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