Cassazione Civile, Ordinanza n. 32559/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo dell'INPS che contestava a una società l'omesso versamento di contributi previdenziali per vari lavoratori nei periodi ottobre-dicembre 2010 e gennaio-marzo 2011. La società e il suo legale rappresentante proponevano azione di accertamento negativo, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel collocare temporalmente la cessione d'azienda, ritenuta invece documentata in data anteriore, e nel non considerare che, in quel periodo, le denunce contributive (modelli DM10) erano state presentate dalla cessionaria per quei lavoratori, sicché quelle trasmesse dalla società nel periodo contestato sarebbero state inviate per errore dal professionista. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentavano inoltre che la sentenza non avesse valutato il verbale ispettivo nel quale si affermava che la Guardia di Finanza aveva escluso una loro partecipazione a manovre fraudolente finalizzate a vantaggi fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. I primi due sono stati ritenuti, pur formalmente rubricati come nullità per omessa valutazione di prove, diretti in realtà a ottenere un riesame del materiale istruttorio e della valutazione di merito, non consentito in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo. Inoltre, la Corte ha rilevato che la decisione d'appello era sorretta da una doppia pronuncia conforme rispetto a quella di primo grado, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Quanto al terzo motivo, è stato escluso il filtro della doppia conforme, ma il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile perché denunciava un fatto asseritamente omesso senza spiegare la sua decisività: la pretesa conferma della Guardia di Finanza circa l'estraneità a manovre fraudolente fiscali non appariva, per come prospettata, decisiva in una causa avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi previdenziali. Il ricorso è quindi stato respinto in limine per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza per omessa valutazione di prove non può tradursi in una richiesta di riesame del merito; la censura è inammissibile quando mira solo a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione come cattivo esercizio del potere valutativo, salvo il dedotto omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta contestare la ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 4 c.p.c.
In presenza di doppia pronuncia conforme, è precluso il ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della nullità della sentenza o dell'omesso esame di prove, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è consentito sindacare il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
- Quando vi sia doppia pronuncia conforme nei gradi di merito, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 360, comma 4 c.p.c.
- La deduzione di un fatto pretermesso è inammissibile se il ricorrente non spiega in modo specifico perché quel fatto, anche se considerato, avrebbe avuto carattere decisivo ai fini della decisione.
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