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Sentenza

Sentenza n. 6999/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento “del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2022, Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, nel pronunciarsi sull’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente, ha confermato l’impossibilità di movimentare l’Ufficiale presso gli Enti/Reparti ubicati nella città/provincia di Foggia per insussistenza di vacanze organiche compatibili con ruolo/grado e profilo professionale dello stesso e, altresì, per mancanza di vacanze organiche presso gli Enti ubicati nella provincia di Bari, presso i quali Enti, in considerazione delle esigenze di assistenza rappresentate, il -OMISSIS- inserito in “lista d’attesa” alla movimentazione esclusivamente per il proprio grado, ruolo e profilo professionale, secondo le modalità previste dalla vigente direttiva d’impiego, allorquando emergeranno utili vacanze organiche in linea con il suo grado, ruolo e profilo professionale; - del prodromico provvedimento prot. n. -OMISSIS-2022, notificato in data 17.11.2022, con il quale l’Amministrazione ha comunicato, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 24/1990 ss.mm.ii., il preavviso di rigetto in relazione all’istanza di trasferimento a domanda presentata dal ricorrente ai sensi della legge n. 104/92, con foglio prot. n.-OMISSIS-2022 per gli Enti/Reparti ubicati nella provincia di Foggia; - di ogni altro atto precedente e successivo, connesso, presupposto e/o necessario, ancorché non conosciuto, comunque lesivo per il ricorrente e, in particolare, nei limiti dell’interesse “.

Giustizia amministrativa202305001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento a domanda, con inserimento in lista d'attesa per eventuali future vacanze organiche compatibili

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica che aveva negato il trasferimento presso enti o reparti ubicati nella città o provincia di Foggia, per l'insussistenza di vacanze organiche compatibili con ruolo, grado e profilo professionale, e presso enti ubicati nella provincia di Bari, per mancanza di vacanze organiche. L'Amministrazione aveva inoltre comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 in relazione all'istanza presentata ai sensi della legge n. 104/1992. Dal testo non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia e ha chiesto l'estinzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente. La qualificazione è stata adottata perché l'atto di rinuncia non rispettava le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto il Collegio ha applicato il comma 4 della medesima disposizione, relativo alla sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio non è stato deciso nel merito della legittimità del diniego di trasferimento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto comunicato dall'Amministrazione prima dell'adozione del diniego di trasferimento.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Il mancato rispetto delle formalità previste per la rinuncia al ricorso impedisce di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    In presenza della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia, e in assenza delle formalità della rinuncia, il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, ove non rispetti le formalità richieste per la rinuncia al ricorso, non determina l'estinzione per rinuncia, ma comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in ragione delle modalità con cui è maturata l'improcedibilità, inclusa la sopravvenuta rinuncia sostanziale all'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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