Ordinanza n. 150/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela del titolo unico relativo alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni 5G e successiva ordinanza contingibile e urgente di sospensione dell’intervento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’atto comunale del 30 dicembre 2025 con cui era stato annullato in autotutela il titolo unico formatosi in relazione alla realizzazione di un impianto 5G, nonché, ove ritenuta preclusiva, una precedente ordinanza comunale. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 12 del 24 marzo 2026, adottata dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 267/2000, e gli atti presupposti richiamati. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, eccesso di potere nell’applicazione del potere contingibile e urgente, poiché l’ordinanza sarebbe stata fondata su conseguenze negative soltanto prospettate e non dimostrate, connesse ai recenti eventi alluvionali, senza che l’area interessata dall’intervento fosse espressamente qualificata come zona soggetta a sicuro pericolo geologico o franoso. È stata inoltre contestata la sospensione sine die dell’intervento. Gli intervenienti ad opponendum hanno sostenuto la posizione dell’amministrazione, ma il TAR ha rilevato che il loro interesse non dimostrava l’esistenza del pericolo e non risultava rappresentabile nel procedimento allo stato degli atti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari dell’art. 55 c.p.a., ravvisando consistenti profili di fumus boni iuris anche rispetto ai motivi aggiunti. In particolare, ha considerato prima facie illegittimo l’esercizio del potere contingibile e urgente, perché basato non su elementi oggettivi e certi, ma su conseguenze negative meramente prospettate e non comprovate, senza una specifica indicazione dell’area quale zona esposta a sicuro rischio geologico o franoso. Ha inoltre rilevato l’illegittimità della sospensione sine die disposta dall’ordinanza. Ha riconosciuto anche il pregiudizio cautelare allegato dalla società, valorizzando precedenti provvedimenti favorevoli nella medesima vicenda e la necessità di realizzare l’opera nell’ambito del PNRR. Ha quindi accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e sospeso l’esecuzione dell’ordinanza impugnata. Ha fissato l’udienza di merito per il 17 giugno 2026, nella quale sarà esaminato anche il ricorso introduttivo. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa in presenza di consistenti profili di fumus boni iuris e di un pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato.
art. 54 d.lgs. 267/2000
ordinanza contingibile e urgente
Il potere contingibile e urgente deve essere fondato su elementi oggettivi e certi circa l’esistenza di una situazione concreta di pericolo; non è sufficiente il richiamo a conseguenze negative soltanto prospettate e non dimostrate.
Massime di principio
- L’esercizio del potere contingibile e urgente non può fondarsi su rischi meramente prospettati o su valutazioni ipotetiche: l’amministrazione deve indicare e dimostrare elementi oggettivi e certi dai quali emerga una situazione concreta di pericolo.
- Quando un’ordinanza contingibile e urgente sospende un intervento, la motivazione deve correlare specificamente il pericolo all’area e all’opera interessate; il generico richiamo a eventi calamitosi recenti non è sufficiente in assenza di una comprovata situazione di rischio nel sito concreto.
- Una sospensione disposta sine die mediante ordinanza contingibile e urgente è prima facie illegittima, non risultando delimitata temporalmente né collegata a un termine o a una verifica dell’emergenza.
- Ai fini della tutela cautelare, la presenza di consistenti profili di illegittimità dell’atto e di un pregiudizio attuale derivante dalla sua esecuzione giustifica la sospensione dell’ordinanza impugnata.
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