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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22459/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese relativa al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada). Il ricorrente chiedeva la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis cod. strada, e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; contestava che il diniego fosse fondato esclusivamente sui precedenti penali senza una prognosi concreta in ordine all'adempimento delle prescrizioni e alla finalità rieducativa, nonché la mancata considerazione di elementi positivi (collaborazione al fermo, resipiscenza, comportamento processuale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo e sufficientemente motivato il rifiuto della Corte d'appello di concedere la sostituzione con lavoro di pubblica utilità, sottolineando che la decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice e può fondarsi anche sui precedenti penali se da essi, con motivazione specifica, emergono elementi negativi sulla prognosi rieducativa e sul rischio di recidiva. La Cassazione ha inoltre confermato la valutazione della gravità della condotta (tasso alcolemico 1,42 g/l e 1,31 g/l, guida in orario notturno) come elemento integrativo della valutazione negativa, e ha ritenuto inammissibile la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    commi 2 lett. b), 2-sexies, 9-bis

    Art. 186 disciplina la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha valorizzato i livelli di alcolemia accertati (1,42 e 1,31 g/l) e l'orario notturno come indicatori della gravità della condotta. L'aggravante di cui al comma 2-sexies consente l'aumento della sola pena pecuniaria, non della pena detentiva. Il comma 9-bis prevede la possibilità di sostituire la pena con lavoro di pubblica utilità, ma la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve motivare la prognosi di efficacia della misura.

  • art. 133 Codice Penale

    Fornisce i criteri ai quali il giudice deve attenersi nel valutare le circostanze e le pene sostitutive; la Corte ha richiamato che la valutazione deve essere articolata sulla finalità rieducativa, sulla prevenzione speciale e sulla prognosi di adempimento delle prescrizioni.

  • art. 62-bis Codice Penale

    Norma che consente di valutare elementi di personalità positivi (resipiscenza, collaborazione, comportamento processuale). La Corte ha ricordato che tali elementi devono essere valutati, ma non sono automaticamente determinanti e possono essere superati da elementi negativi concreti (gravità del fatto, precedenti) se il giudice li ritiene prevalenti e lo motiva.

  • art. 20-bis Codice Penale

    Richiamato nel quadro interpretativo alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150: la Corte sottolinea che la prognosi di efficacia delle pene sostitutive richiede una valutazione complessa che coniughi finalità rieducativa e prevenzione speciale e consideri le modalità esecutive delle misure non carcerarie.

  • art. 27 Costituzione

    Richiamato come principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, che deve essere tenuto conto nella valutazione delle misure sostitutive.

  • art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Rilevante per il richiamo alla prevenzione speciale nella valutazione delle misure sanzionatorie e sostitutive; la Corte indica che il giudice deve tenere conto anche della funzione preventiva nella prognosi.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato come fonte della novellazione relativa alle pene sostitutive (art. 20-bis), utilmente interpretata dalla giurisprudenza recente per affinare i criteri di valutazione della prognosi rieducativa.

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Prevede la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa sanzione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

Massime di principio

  • La concessione della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis cod. strada) è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede una motivazione concreta sulla prognosi di efficacia, sul rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni.
  • I precedenti penali possono legittimamente giustificare il diniego della misura sostitutiva, purché il giudice li valuti in modo specifico, puntuale e concreto e ne tragga elementi negativi chiari sulla finalità rieducativa e sulla prevenzione speciale.
  • Elementi di personalità positivi (resipiscenza, collaborazione, corretto comportamento processuale) devono essere esaminati, ma non sono automaticamente determinanti: possono essere superati dalla gravità oggettiva della condotta e da precedenti consolidati se il giudice motiva adeguatamente la scelta.
  • La gravità oggettiva del fatto (es. elevati livelli di alcolemia, guida in orario notturno) ha rilievo autonomo nella valutazione della non adeguatezza di una sanzione sostitutiva sul piano della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice della cognizione è limitato: la Corte di Cassazione verifica l'assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione, non sostituisce la valutazione discrezionale del merito.

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