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Sentenza

Sentenza n. 1111/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di sostegno relativa alla sottomisura 8.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario di contributo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava il rigetto della domanda di sostegno per un contributo di 200.000 euro destinato a interventi di prevenzione dei danni alle foreste e degli incendi boschivi. Deduceva la violazione e falsa applicazione del bando annualità 2019 relativo alla sottomisura 8.3, degli artt. 3 e 12 l. 241/1990 e dei regolamenti UE nn. 1305/2013, 1306/2013 e 809/2014, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. L’amministrazione aveva ritenuto carente il requisito della titolarità di superficie forestale in capo alla mandante, proprietaria di parte dei terreni ma priva di terreni caricati nel proprio fascicolo aziendale SIAN; aveva inoltre escluso il conseguimento del punteggio minimo e negato i due punti previsti per i privati associati, anche in ragione della distanza tra i corpi aziendali e della mancanza di una chiara interconnessione. La ricorrente sosteneva che la proprietaria conservasse, in forza dei contratti stipulati, poteri di gestione eccedenti l’ordinaria amministrazione e fosse quindi titolare di superficie forestale; che il bando non imponesse l’inserimento dei terreni nel fascicolo SIAN della proprietaria né l’effettiva conduzione dei fondi; che la procedura informatica consentisse al capofila dell’associazione di caricare i terreni nel proprio fascicolo, creando il collegamento associativo con quello degli altri partecipanti; e che il requisito dell’interconnessione tra corpi aziendali non fosse previsto dal bando né dalla normativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determina di rigetto. Ha ritenuto che l’art. 4, comma 2, del bando definisse il titolare di superficie forestale sulla base dell’esistenza di un titolo giuridico che abiliti all’utilizzazione e gestione della superficie, senza richiedere necessariamente l’implementazione del fascicolo aziendale SIAN né l’effettiva conduzione dei terreni. La proprietaria, in ragione delle clausole contrattuali che le riservavano poteri sugli interventi eccedenti l’ordinaria amministrazione, conservava una posizione di cogestione ed era giuridicamente abilitata a realizzare gli interventi previsti dalla misura; potevano quindi configurarsi più titolari di superficie forestale in relazione ai medesimi terreni. Il caricamento di tutti i terreni nel fascicolo della mandataria e la creazione del legame associativo con il fascicolo della mandante erano coerenti con la procedura prevista dalla nota integrativa al manuale SIAN e non comportavano l’illegittima duplicazione delle superfici. Il fascicolo SIAN costituisce uno strumento probatorio rilevante, ma non esclude che, in casi peculiari, la titolarità e la disponibilità delle superfici siano dimostrate mediante negozi giuridici. Il TAR ha inoltre escluso che il bando richiedesse l’effettiva gestione o conduzione pregressa dei fondi, essendo sufficiente un titolo giuridico idoneo all’esecuzione degli interventi. Ha infine ritenuto illegittimo il requisito della chiara connessione o interconnessione tra corpi aziendali non confinanti, perché non previsto dal bando o dalla normativa di riferimento e non desumibile dalle finalità della misura. Tale requisito costituiva un autonomo profilo motivazionale del rigetto e non un mero obiter dictum. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, del bando annualità 2019, sottomisura 8.3 PSR 2014-2020

    per Titolare di superficie forestale (silvicoltore) si fa riferimento alla definizione del Quadro Nazionale delle misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014 - 2020 approvato in Conferenza Stato Regione il 27/11/2014 (il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica utente, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile)

    La disposizione richiede un titolo giuridico idoneo a consentire l’utilizzazione e gestione della superficie forestale, ma non impone l’inserimento della superficie nel fascicolo SIAN né l’effettiva conduzione pregressa dei terreni; possono coesistere più titolari in relazione ai medesimi fondi quando il titolo preveda poteri di gestione condivisi.

  • art. 11 del bando annualità 2019, sottomisura 8.3 PSR 2014-2020

    i Criteri di priorità di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento del rilascio della domanda on-line

    Il punteggio per la tipologia di richiedente deve essere riconosciuto quando i requisiti sostanziali della forma associata e della titolarità delle superfici risultano posseduti al momento della domanda, senza poter aggiungere requisiti non previsti dalla lex specialis.

  • art. 12 l. 241/1990

    qualsiasi genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri cui le stesse Autorità si dovranno attenere nell’an e nel quantum da concedere

    L’erogazione di vantaggi economici deve essere governata da criteri e modalità preventivamente predeterminati e pubblicizzati; l’amministrazione non può subordinare il contributo a requisiti o criteri selettivi non previsti dal bando.

  • art. 9, comma 4, d.P.R. 503/1999

    A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all’anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all’amministrazione, ai fini dell’ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.

    La disposizione disciplina l’inserimento delle informazioni aziendali nel fascicolo in occasione della richiesta di benefici, ma non impone, nel caso esaminato, che ogni titolare associato carichi autonomamente le medesime superfici nel proprio fascicolo.

  • art. 25, comma 2, d.l. 5/2012, convertito dalla l. 35/2012

    i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico [...] fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse

    I dati del fascicolo aziendale fanno fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma tale efficacia non esclude che, in situazioni peculiari, le informazioni rilevanti sulla titolarità e disponibilità delle superfici siano provate aliunde, in particolare mediante negozi giuridici.

  • allegato A, lettera c), punto 3a, d.m. 162/2015

    al fine di evitare che i contributi pubblici siano erogati a soggetti non aventi diritto

    I negozi giuridici costituiscono documentazione idonea a comprovare la disponibilità delle superfici dichiarate e a garantire che il contributo sia erogato al soggetto avente titolo.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accesso a un contributo destinato alla gestione e protezione di superfici forestali, la qualifica di titolare di superficie forestale può derivare dalla proprietà o da altro titolo giuridico che abiliti all’utilizzazione e gestione dei terreni; non è legittimo richiedere, in assenza di una specifica previsione del bando, l’effettiva conduzione pregressa dei fondi.
  • L’inserimento di una superficie nel fascicolo aziendale informatizzato costituisce uno strumento di documentazione e gestione della domanda, ma non esclude che la titolarità o la disponibilità della superficie possano essere dimostrate, in casi peculiari, mediante contratti o altri negozi giuridici.
  • Quando una domanda di contributo è presentata da beneficiari associati, è legittimo che il capofila carichi le superfici nel proprio fascicolo e stabilisca il collegamento associativo con i fascicoli degli altri partecipanti, se tale modalità è prevista o consentita dalle istruzioni operative della procedura; non può essere imposta una duplicazione dei medesimi terreni nei fascicoli dei singoli associati.
  • In applicazione dell’art. 12 l. 241/1990, l’amministrazione deve attenersi ai criteri e alle modalità previamente predeterminati e pubblicizzati nel bando per l’attribuzione dei contributi e non può introdurre, in sede di valutazione, requisiti ulteriori non previsti dalla lex specialis.
  • Il rigetto di una domanda di contributo non può fondarsi sulla mancanza di una connessione o interconnessione tra corpi aziendali quando tale requisito non sia previsto dal bando o dalla normativa applicabile e non sia desumibile in modo necessario dalle finalità della misura.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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