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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29428/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ragosta ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di incidente di esecuzione; aveva dedotto la illegittima formazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen. per la modalità di notifica "predibattimentale" della sentenza che aveva dichiarato la prescrizione, e censurato la riquificazione della sua domanda come «restituzione in termini», ritenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare la deduzione in relazione anche alla confisca

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per omesso confronto con la ratio decidendi della decisione impugnata. Ha osservato che in udienza del 23 maggio 2024 la domanda era stata ridotta ai soli motivi inerenti la confisca e che Ragosta, essendo parte del procedimento penale che ha portato al giudicato, non può dedurre vizi della statuizione di confisca (motivazione che non è stata effettivamente contestata nel ricorso). Inoltre il ricorrente non ha spiegato perché la rinuncia risultante dal verbale non avrebbe privato di efficacia la deduzione ex art. 670 c.p.p., con conseguente genericità dell'impugnazione. La Corte ha comunque lasciato aperta la possibilità di riproporre istanze davanti al giudice dell'esecuzione per ottenere l'accertamento della mancata formazione del titolo. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma che consente di dedurre la illegittima formazione del titolo esecutivo; la Corte ha ritenuto che la deduzione ex art. 670 dovesse essere proposta e motivata adeguatamente e che la rinuncia/riduzione della domanda in udienza può incidere sull'efficacia di tale deduzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per irrogare la sanzione pecuniaria (Euro 3.000) a carico del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Se si è parte del procedimento penale originario che ha portato al giudicato, non si è "terzi" e le doglianze sulla confisca vanno prospettate nei rimedi appropriati (es. ricorso per cassazione) e non mediante strumenti riservati ai terzi nell'esecuzione
  • Una domanda iniziale che venga espressamente ridotta o si traduca in una rinuncia in udienza limita le deduzioni successivamente proponibili: chi impugna deve spiegare perché la rinuncia non abbia estinto l'eccezione che ora ripropone
  • In Cassazione il ricorso deve essere specifico e confrontare espressamente la motivazione della decisione impugnata (ratio decidendi); la genericità o il mancato confronto comportano inammissibilità
  • La deduzione di "mancata formazione del titolo esecutivo" ex art. 670 c.p.p. richiede un quadro fattuale e giuridico chiaro davanti al giudice dell'esecuzione; se non adeguatamente svolta può essere considerata abbandonata o generica
  • Ricorsi infondati o formalmente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare sempre la concretezza e la puntualità delle censure prima di impugnare

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