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Sentenza

Sentenza n. 4545/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi tra le parti sulla sentenza resa dal TAR Campania di Napoli, Sez. I, n. 2806/2023, pubblicata in data 8/5/2023, notificata - anche in forma esecutiva - alla Regione Campania e all'Asl di Benevento in data 15.5.2023 e da queste non impugnata, decisione con la quale sono stati riuniti e accolti i ricorsi promossi da-OMISSIS-., distinti con R.G. n. 2164/2021 e R.G. n. 2594/2022 e, per l'effetto, è stata annullata l'impugnata determinazione assunta in data 18.3.2022 dalla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, prot. n. PG/2022/0149416, recante all'oggetto “ottemperanza sentenza n. 20/2022 Tar Campania, Sezione Prima”, che aveva dichiarato non accoglibile “l'istanza promossa dall'-OMISSIS- relativa all'accreditamento degli ulteriori settori specializzati (A3 ematologia, A4 virologia, A5 citoistopatologia, A6 genetica) per l'erogazione delle prestazioni in essi settori incluse”; e per la condanna della Regione Campania e dell'Asl di Benevento al pagamento in favore della ricorrente delle somme di danaro che le sono dovute a titolo di refusione del contributo unificato, per i due ricorsi promossi innanzi a questo TAR e distinti con R.G. n. 2164/2021 - integrato da motivi aggiunti - e R.G. n. 2594/2022, riuniti e decisi congiuntamente dalla ottemperanda sentenza n. 2806/2023, che ha sancito la loro soccombenza, oltre che al pagamento degli ulteriori importi maturati su queste somme a titolo di rivalutazione e interessi di legali e di mora.

Giustizia amministrativa202304273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 2806/2023, relativa all’accreditamento istituzionale per i settori specializzati A3, A4, A5 e A6 della medicina di laboratorio, nonché mancato rimborso dei contributi unificati

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 2806/2023, non impugnata, che aveva annullato il diniego regionale dell’accreditamento istituzionale per i settori specializzati A3 ematologia, A4 virologia, A5 citoistopatologia e A6 genetica. Con la precedente sentenza di ottemperanza n. 1494/2024 il TAR aveva ordinato alla Regione di riesaminare l’istanza secondo quanto stabilito dal giudicato e di rimborsare alla società i contributi unificati versati nei giudizi definiti dalla sentenza n. 2806/2023, oltre agli interessi di legge, nominando in caso di ulteriore inerzia un Commissario ad acta. Persistendo l’inerzia regionale, il Prefetto di Benevento aveva delegato un funzionario dell’Ufficio territoriale del Governo, che aveva svolto l’incarico e depositato la relazione finale, dando conto dell’adozione dell’atto di accreditamento e degli atti contabili necessari al pagamento del dovuto. Il Commissario ad acta ha quindi chiesto la liquidazione del proprio compenso, quantificando il numero delle vacazioni in due giornaliere per ciascuno dei 600 giorni di durata dell’incarico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di ottemperanza, poiché la ricorrente ha espressamente riconosciuto la completa esecuzione del mandato commissariale. Non sono state liquidate ulteriori spese legali, considerata l’assenza di una significativa attività processuale successiva alla sentenza di ottemperanza n. 1494/2024, che aveva già regolato le spese. Quanto al compenso del Commissario ad acta, il Collegio ha ritenuto manifestamente esorbitante la richiesta di due vacazioni giornaliere per l’intera durata dell’incarico, reputando implausibile un impegno quotidiano di quattro ore per 600 giorni. Ha quindi proceduto a una liquidazione equitativa, riconoscendo 64 vacazioni, pari a 128 ore, così ripartite: 2 per l’esame dell’atto di nomina e la predisposizione dell’attività, 6 per il ritiro della documentazione, 12 per l’esame della documentazione, 12 per le interlocuzioni con gli uffici e 32 per l’elaborazione e redazione degli atti. In ragione della complessità dell’incarico, relativo alla verifica dei presupposti dell’accreditamento istituzionale, il compenso è stato aumentato del 50%. È stato liquidato l’importo complessivo di € 1.409,28, oltre agli oneri di legge, ponendone il pagamento a carico della Regione Campania, rimasta inadempiente al giudicato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina e la remunerazione del Commissario ad acta.

  • art. 4 l. 319/1980

    È richiamato dal Commissario ad acta quale parametro per la quantificazione delle vacazioni; il giudice, tuttavia, non ha accolto il criterio automatico di due vacazioni giornaliere per l’intera durata dell’incarico.

  • art. 52, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio

    Ha consentito al TAR di applicare un aumento del 50% al compenso base, in considerazione della complessità dell’incarico commissariale riguardante l’accreditamento istituzionale sanitario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato nel dispositivo quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche e degli enti privati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato è stato integralmente eseguito e la parte interessata ne dà espressamente atto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di esecuzione.
  • La liquidazione del compenso del Commissario ad acta deve essere commisurata all’attività concretamente svolta e al tempo presumibilmente necessario, non potendo essere determinata automaticamente moltiplicando un numero fisso di vacazioni per ogni giorno dell’intera durata formale dell’incarico.
  • Quando la richiesta di compenso del Commissario ad acta risulta manifestamente esorbitante rispetto alle attività documentate o concretamente plausibili, il giudice dell’ottemperanza può procedere a una liquidazione equitativa, specificando le attività e il numero di vacazioni riconosciuti.
  • Per prestazioni commissariali di particolare complessità e difficoltà, il compenso base può essere aumentato entro i limiti previsti dall’art. 52, comma 1, d.P.R. 115/2002, purché l’aumento sia motivato dalla natura dell’incarico.
  • Il compenso del Commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente al giudicato, poiché la necessità dell’intervento sostitutivo deriva dall’inerzia dell’amministrazione obbligata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccreditamento e convenzionamentoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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