Sentenza del 02/03/2017 n. 579 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Ammortamento di costi per l'acquisto e la messa a dimora di piante ornamentali - Indeducibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'acquisto e la messa a dimora di piante ornamentali, per una società industriale, non costituiscono costi fiscalmente deducibili neppure mediante ammortamento, in quanto manca il requisito dell'inerenza e della strumentalità rispetto ai ricavi dell'impresa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, delle quote di ammortamento derivanti dai costi sostenuti per acquistare e mettere a dimora piante ornamentali. La società riteneva tali spese deducibili; l'Amministrazione finanziaria le ha invece considerate non inerenti, poiché non strumentali alla produzione dei ricavi dell'attività industriale esercitata.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
La deducibilità dei costi richiede un collegamento concreto con l'attività d'impresa e con la produzione dei ricavi. Le spese per piante ornamentali sostenute da una società industriale sono state ritenute prive di tale collegamento e quindi indeducibili, anche se contabilizzate e ammortizzate nel tempo.
Massime di principio
- L'ammortamento contabile di un bene non comporta automaticamente la deducibilità fiscale delle relative quote: deve essere verificata preliminarmente l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
- Per dedurre un costo occorre dimostrare un nesso concreto e documentabile tra la spesa, l'attività esercitata e la produzione di ricavi o proventi imponibili.
- Le spese con finalità meramente estetiche, decorative o di abbellimento possono essere contestate quando non risultino funzionali all'attività economica specifica dell'impresa.
- La valutazione dell'inerenza dipende dal caso concreto: un costo potenzialmente non deducibile per una società industriale potrebbe essere inerente per un'impresa la cui attività commerciale o produttiva dipenda direttamente dall'utilizzo di piante ornamentali.
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