Ordinanza n. 930/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, • Della “INTEGRA-DOM-2025-158475-CESVAD-00002 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – Art. 38 D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 – Preavviso di rigetto”, in data 21.10.2025 ; • Della “INTEGRA-DOM-2025-158475-CESVAD-00002 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – Art. 38 D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 – Comunicazione di rigetto”, in data 17.11.2025 ; • Del “INTEGRA-DOM-2025-158475-CESVAD-00002 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – Art. 38 D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 – Riscontro osservazioni” in data 21.11.2025; • Del “Verbale n. 8/2025, redatto dal Ministero della Cultura del 12.12.2025; • Del “Verbale n. 9/2025 redatto dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali - Direzione Generale Spettacolo – Servizio II – Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, in data 17.12.2025; • Del “Decreto del Direttore Generale n. 2317, in data 22.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di contributo per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, unitamente agli atti istruttori e al decreto di approvazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il preavviso di rigetto, la comunicazione di rigetto, il riscontro alle osservazioni, i verbali della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante e il decreto del Direttore generale relativi a una domanda di contributo presentata ai sensi dell'art. 38 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463. Il TAR ha rilevato che l'amministrazione aveva applicato tale disposizione regolamentare, che non era stata impugnata con l'atto introduttivo. Nella fase cautelare il ricorrente ha inoltre allegato un pregiudizio economico derivante dagli atti impugnati.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché l'amministrazione aveva applicato l'art. 38 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, non impugnato nel giudizio, salva ogni diversa valutazione nella fase di cognizione piena. Il giudice ha altresì escluso il periculum in mora, considerando il pregiudizio dedotto di natura meramente economica e suscettibile di ristoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 38 D.M. 23 dicembre 2024, n. 463
La disposizione è stata applicata dall'amministrazione per il rigetto della domanda di contributo; la sua mancata impugnazione ha indotto il TAR, in sede cautelare, a ritenere insussistente il fumus boni iuris.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata impugnazione della disposizione normativa o regolamentare applicata dall'amministrazione può determinare l'insussistenza del fumus boni iuris della domanda di sospensione, salva la diversa valutazione riservata al giudizio di merito.
- Il pregiudizio esclusivamente economico, quando sia suscettibile di ristoro, non integra di regola il periculum in mora necessario per ottenere la sospensione cautelare dell'atto amministrativo.
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