Sentenza n. 2660/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento: - dell’Avviso di avvio del procedimento prot. 0239210 del 14.11.2022 avente ad oggetto “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regio-nale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno de-gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, trasmessa a mezzo PEC in data 14.11.2022; - del Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 29985 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del supera-mento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale sa-lute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia in data 14.12.2022; - dell’Allegato A al Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Au-tonoma del Friuli Venezia Giulia n. 29985 del 14.12.2022 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano dovuti; - della nota trasmessa a mezzo PEC in data 19.12.2022 mediante la quale si invita Biologika S.r.l., qualora non abbia già provveduto, a versare entro il 31.01. 2023 la somma di Euro 72.033,20,00; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale emanato dai Direttori Generali e/o dai Commissari Straordinari delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per quanto richiamati nel Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia n. 29985 del 14.12.2022; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ovvero: I. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; II. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti re-gionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici pe rgli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; III. della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida prope-deutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applica-zione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispo-sitivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; IV. dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bol-zano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; V. ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; VI. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di individuazione dell'impresa tra le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, con richiesta di versamento di euro 72.033,20, nonché gli atti nazionali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'avviso di avvio del procedimento, il decreto regionale di individuazione delle aziende soggette al ripiano e del relativo importo, l'invito al pagamento, gli ulteriori atti regionali presupposti o consequenziali e la disciplina nazionale del payback, in particolare i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, l'accordo del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 26 febbraio 2020. Il ricorso era fondato su plurime doglianze di legittimità e prospettava anche possibili profili di incostituzionalità della disciplina primaria. La Regione resistente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne aveva chiesto il rigetto; le amministrazioni statali si erano costituite inizialmente con atto di mera forma e avevano poi chiesto il rigetto nel merito. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese e la ripetizione del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida e senza esaminare nel merito le censure dedotte, inclusi i prospettati profili di incostituzionalità. Il giudice ha ritenuto che, a fronte dell'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione e in assenza di diverse richieste idonee a imporre la prosecuzione del giudizio, il principio dispositivo in senso ampio impedisse di decidere la controversia nel merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite. È stata esclusa la restituzione del contributo unificato, non ricorrendo la soccombenza delle controparti; nulla è stato disposto sulle spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
È richiamato quale base normativa della disciplina relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il giudice lo richiama per escludere la restituzione del contributo unificato, ritenendo che essa sarebbe stata dovuta in caso di soccombenza delle controparti, non verificatasi nel caso concreto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in epigrafe con riguardo alla trattazione dell'udienza da remoto; non assume rilievo nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte ricorrente la disponibilità dell'azione sino al momento della decisione; in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice amministrativo la decisione nel merito anche quando il ricorso riguardi plurimi atti amministrativi e prospetti questioni di legittimità costituzionale della disciplina applicata.
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