Ordinanza n. 2052/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda di sospensione e condannato l'amministrazione al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare, senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio originario il genitore aveva chiesto, tra l'altro, la condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'ordinanza cautelare aveva accolto la domanda cautelare, ordinando all'amministrazione scolastica di assegnare alla minore un insegnante di sostegno per le ore indicate nella documentazione tecnica, e aveva liquidato in 500 euro le spese della fase cautelare in favore della parte ricorrente, ma non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore. Con istanza ai sensi dell'art. 86 c.p.a., il ricorrente ha chiesto la correzione di tale omissione quale errore materiale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese costituisse una svista accidentale, riconoscibile dal confronto tra la domanda formulata nel giudizio e il dispositivo dell'ordinanza, senza necessità di modificare la volontà decisoria del collegio. Ha quindi disposto che il dispositivo dell'ordinanza cautelare fosse corretto inserendo, dopo la liquidazione di 500 euro delle spese processuali, la precisazione "con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario". Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.; non ha adottato una nuova pronuncia sul merito della controversia relativa alle ore di sostegno.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo l'errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto
Consente la correzione delle inesattezze o sviste accidentali che determinano una divergenza evidente tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione nell'atto, purché l'errore sia riconoscibile dal contesto del provvedimento.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone, a seguito della correzione, le annotazioni della rettifica da parte della Segreteria sul provvedimento interessato.
Massime di principio
- È correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. l'omissione, nel dispositivo, di una statuizione sulle spese coerente con una domanda espressamente proposta e con la volontà decisoria desumibile dal provvedimento, quando l'omissione costituisce una svista accidentale riconoscibile dal contesto dell'atto.
- La correzione dell'errore materiale può integrare il dispositivo di un provvedimento con la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, senza comportare una nuova valutazione del merito della controversia.
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