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Sentenza

Sentenza n. 13643/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento n. prot. 1158 del 12 gennaio 2026 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane. Servizio di monopattini in sharing nella città di Roma. Esito dei monitoraggi effettuati da Roma Servizi per la Mobilità 2024. Provvedimento di Sospensione del servizio per un periodo di 30 giorni, dal 21 gennaio al 19 febbraio 2026” del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Innovazione e Sostenibilità Ufficio Mobilità Sharing; - del provvedimento n. prot. 1985 del 16 gennaio 2026 “Riscontro all’istanza di annullamento del provvedimento di sospensione del servizio per un periodo di 30 giorni. Differimento periodo di sospensione” del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Innovazione e Sostenibilità; - ove occorrer possa, della nota prot. QG/21089 del 17 maggio 2024 del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Innovazione e Sostenibilità Ufficio Mobilità Sharing; - ove occorrer possa, dell’ art. 7, comma 1, lett. y), della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 225/2022 recante “Approvazione nuove linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio (c.d. sharing) di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all’art. 2, comma terzo del D.M. 229 del 4 giugno 2019 e all’art. 1 commi 75, 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinques, 75 sexies e 75 septies della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (modificata dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), come modificati dal D.L. n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156”; - ove occorrer possa, della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 103/2023 recante “Modifica dell’Allegato A contenente: “Linee Guida per l’autorizzazione dei servizi di bike sharing a pedalata assistita a flusso libero sul territorio di Roma Capitale” approvato con la Deliberazione G.C. n. 315/2022”; - nonché di tutti gli atti del provvedimento sopra richiamati presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;​

Giustizia amministrativa202601334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione per trenta giorni del servizio di sharing di monopattini, con ritiro dei mezzi in magazzino, e successivo differimento del periodo di sospensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la sospensione di trenta giorni disposta da Roma Capitale ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. y), delle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta capitolina n. 225/2022, come modificate dalla deliberazione n. 103/2023. La disciplina prevede una prima sospensione di sette giorni quando il canone autorizzatorio supera euro 2,50 per singolo mezzo al secondo mese consecutivo o al terzo mese non consecutivo e una successiva sospensione di trenta giorni qualora, dopo la prima sospensione, si registri un ulteriore mese con canone superiore alla medesima soglia. La ricorrente aveva già subito la sospensione di sette giorni per gli sforamenti registrati nei mesi di novembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024. Roma Capitale aveva poi rilevato un ulteriore sforamento nel mese di marzo 2024 e, dopo un’attività istruttoria svolta in contraddittorio, aveva disposto la sospensione di trenta giorni nel gennaio 2026, successivamente differita. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 7 delle Linee Guida, dell’art. 97 Cost., illogicità, travisamento dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, sproporzione, violazione del legittimo affidamento e acquiescenza, sostenendo che l’ulteriore mese di sforamento dovesse essere successivo non solo alla prima violazione, ma anche all’adozione del primo provvedimento di sospensione. Con il secondo motivo ha denunciato la lesione del legittimo affidamento e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, in ragione del tempo trascorso tra lo sforamento di marzo 2024 e la sospensione del gennaio 2026. Con il terzo motivo ha dedotto l’illegittimità della stessa previsione delle Linee Guida, per violazione dell’art. 97 Cost., nella parte in cui non stabilisce un termine per l’irrogazione delle sospensioni.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto non univoco il dato letterale dell’espressione “dopo la prima sospensione” e ha accolto l’interpretazione teleologica e sistematica proposta da Roma Capitale: la sospensione di trenta giorni può essere disposta quando si verifichi un ulteriore mese di sforamento successivo ai mesi che hanno integrato la fattispecie della prima sospensione, anche se tale ulteriore sforamento è anteriore all’adozione formale del primo provvedimento di sospensione. Diversamente, si determinerebbero periodi di impunità durante i quali l’operatore potrebbe continuare a violare le soglie senza conseguenze, considerato anche il tempo fisiologicamente necessario per verificare i dati, eventualmente in contraddittorio. Il TAR ha inoltre valorizzato la coerenza con l’art. 9 delle Linee Guida, che collega la sospensione di trenta giorni alla seconda infrazione, indipendentemente dal momento di adozione del primo provvedimento. Nel caso concreto, gli sforamenti di novembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024 avevano legittimato la prima sospensione, mentre quello di marzo 2024 costituiva l’ulteriore mese rilevante per la sospensione di trenta giorni; non era decisivo che quest’ultimo fosse anteriore al provvedimento del 22 maggio 2024. Il secondo motivo è stato respinto perché il procedimento di verifica dei dati si è svolto in contraddittorio, ha richiesto le verifiche interne dell’operatore e ulteriori analisi dell’Amministrazione, con conferma dello sforamento di marzo 2024 e azzeramento delle penali relative ad aprile 2024. La ricorrente era consapevole che l’Amministrazione avrebbe valutato l’applicazione delle conseguenze previste dalle Linee Guida; pertanto, il tempo trascorso non aveva generato un affidamento ragionevole sulla definitiva rinuncia alla sanzione. Non è stata ravvisata neppure contraddittorietà, poiché il differimento dell’esecuzione della sospensione era stato disposto per salvaguardare la mobilità cittadina durante l’anno giubilare ed è stato ritenuto ragionevole e proporzionato. Il terzo motivo è stato respinto per difetto di rilevanza nel caso concreto: la sospensione era stata adottata dopo un’attività istruttoria prolungata ma necessaria, sicché il tempo trascorso non risultava irragionevole. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità è stato invocato dalla ricorrente, ma il TAR non ha ravvisato una violazione nella disciplina o nell’applicazione delle sospensioni.

  • art. 7, comma 1, lett. y), Linee Guida approvate con deliberazione G.C. Roma Capitale n. 225/2022

    Al secondo mese consecutivo o al terzo non consecutivo in cui il calcolo del canone autorizzatorio per singolo mezzo supera il valore nominale di Euro 2,50, l’Amministrazione sospende l’autorizzazione allo svolgimento del servizio per 7 (sette) giorni consecutivi. Qualora dopo la prima sospensione si registri un ulteriore mese con canone autorizzatorio superiore ad € 2,50 per singolo mezzo, l’Amministrazione sospende l’autorizzazione per un periodo di 30 giorni consecutivi, con ritiro in magazzino dei mezzi.

    La previsione va intesa nel senso che l’ulteriore mese rilevante per la sospensione di trenta giorni deve seguire i mesi di sforamento che hanno integrato la prima sospensione, ma non necessariamente l’adozione formale del primo provvedimento. Sono quindi sanzionabili anche gli sforamenti verificatisi durante il periodo necessario per l’accertamento delle violazioni.

  • art. 9 Linee Guida approvate con deliberazione G.C. Roma Capitale n. 225/2022

    Alla prima infrazione, a sospendere l’autorizzazione allo svolgimento del servizio fino a 7 giorni; alla seconda infrazione, a sospendere l’autorizzazione allo svolgimento del servizio fino a 30 giorni, con ritiro in magazzino dei mezzi.

    La disposizione conferma, sul piano sistematico, che il passaggio alla sospensione di trenta giorni è collegato alla seconda infrazione, non alla necessaria adozione formale del primo provvedimento prima della commissione della seconda violazione.

  • art. 7, comma 1, lett. y), deliberazione G.C. Roma Capitale n. 103/2023

    La deliberazione è richiamata quale atto modificativo delle Linee Guida applicate alla fattispecie.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sanzionatoria graduata collega la sanzione più grave a un’ulteriore violazione verificatasi “dopo la prima sospensione”, l’espressione può essere interpretata, in presenza di un dato letterale non univoco, come riferita alla successione delle violazioni che integrano i presupposti delle sanzioni, senza richiedere che il secondo illecito sia successivo all’adozione formale del primo provvedimento.
  • L’interpretazione di una disciplina sanzionatoria deve evitare risultati che producano periodi di impunità o consentano la reiterazione delle violazioni durante il tempo fisiologicamente necessario all’Amministrazione per verificare i dati e concludere l’istruttoria.
  • Il tempo trascorso tra la violazione e l’adozione della sanzione non determina, di per sé, un legittimo affidamento sulla mancata applicazione della misura quando l’Amministrazione abbia mantenuto un’interlocuzione istruttoria con l’interessato e quest’ultimo fosse consapevole della possibile applicazione della sanzione.
  • L’attività istruttoria svolta in contraddittorio per verificare l’effettiva sussistenza della violazione può giustificare l’adozione differita della sanzione; il relativo intervallo temporale non è irragionevole quando sia necessario all’accertamento dei fatti.
  • Il differimento dell’esecuzione di una sospensione amministrativa per tutelare la continuità di un servizio pubblico e ridurre l’impatto sulla mobilità cittadina può essere ritenuto ragionevole e proporzionato, se coerente con le circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto pubblico localeTaxi e noleggio con conducenteAutotutela
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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