Sentenza n. 275/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Perugia Cat. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui si respingeva l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Perugia dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Perugia che aveva respinto la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione, senza entrare nel merito della legittimità del diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che le controversie relative ai permessi di soggiorno per motivi familiari disciplinati dall’art. 30 del d.lgs. 286/1998 appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. Il giudice ha richiamato il costante orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite e della giurisprudenza amministrativa, non ravvisando ragioni per discostarsene. Ha quindi indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, precisando che la causa può essere riproposta dinanzi a esso nei termini di legge ai sensi dell’art. 59 l. 69/2009 e dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell’indicazione fuorviante sulla giurisdizione contenuta in calce al provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
Le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 59 l. 69/2009
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria, nei termini di legge.
art. 11 c.p.a.
Disciplina la prosecuzione o riproposizione del giudizio davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative al rilascio, diniego o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. 286/1998 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.
- Il giudice amministrativo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione quando la controversia sul permesso di soggiorno per motivi familiari rientra nella giurisdizione ordinaria, indicando il giudice munito di giurisdizione e consentendo la riproposizione della causa nei termini di legge.
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