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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15862/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda due atti di pignoramento presso terzi emessi ai sensi degli artt. 48-bis e 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti di una società cessionaria di ramo d'azienda, ritenuta coobbligata per i debiti fiscali del cedente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997. La società aveva contestato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese agli atti esecutivi. La CTP aveva accolto il ricorso; la CGT di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, affermando che la responsabilità del cessionario sarebbe sussidiaria e richiederebbe un apposito atto di attivazione, oltre alla prova del rispetto delle condizioni dell'art. 14 e della notifica delle cartelle. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che non era necessaria la notifica della cartella anche al cessionario e che era sufficiente l'intimazione di pagamento; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 49 ss. e 57 d.P.R. 602/1973, deducendo difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle valutazioni relative alla correttezza della procedura esecutiva e al beneficium excussionis; 3) violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 e degli artt. 14 e 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la questione del limite di valore e dello stato di liquidazione del cedente era comunque insussistente o irrilevante. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato la necessità di un apposito atto di attivazione della responsabilità del cessionario e della notifica della cartella anche al cessionario. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, il concessionario può notificare la cartella o l'intimazione al debitore principale ovvero al coobbligato, senza necessità di simultaneus processus né di una notifica cumulativa a tutti i soggetti obbligati. Il secondo e il terzo motivo vengono trattati congiuntamente: la censura relativa al limite di valore della responsabilità è dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché in un diverso giudizio collegato la Corte aveva già ridotto la pretesa al valore del ramo ceduto e, comunque, gli importi dei pignoramenti erano inferiori a tale limite. Viene invece accolto il profilo relativo al beneficium excussionis, che la Corte qualifica come questione attinente al perimetro dell'esecuzione e non alla giurisdizione tributaria, perché deducibile solo davanti al giudice ordinario in sede di opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione, trattandosi di fatto successivo alla valida notifica dell'intimazione. In conclusione, il ricorso è accolto nei termini indicati, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CGT di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997

    La responsabilità del cessionario di azienda o di ramo d'azienda è sussidiaria e propria, ma non richiede un apposito atto autonomo di attivazione né la notifica della cartella al cessionario se la riscossione si svolge sulla base del ruolo già formatosi nei confronti del cedente; il cessionario può far valere il beneficium excussionis in sede esecutiva.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    "il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede"

    La norma consente la notifica alternativa della cartella al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato, senza necessità di una notifica cumulativa a entrambi.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato come base degli atti di pignoramento presso terzi oggetto di impugnazione.

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato come base degli atti di pignoramento presso terzi oggetto di impugnazione.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Serve a individuare la giurisdizione tributaria sulle controversie relative alla pretesa tributaria e agli atti impugnabili del processo tributario.

  • art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme non pagate.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    L'esecuzione può iniziare dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella; se l'esecuzione non è iniziata entro un anno, è necessario l'avviso di intimazione ad adempiere.

  • art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973

    Nel sistema ricostruito dalla Corte, le opposizioni agli atti esecutivi fiscali sono ammissibili nei limiti segnati dalla declaratoria di illegittimità costituzionale e dal riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono impugnabili davanti al giudice tributario il ruolo e l'avviso di mora, oggi assimilabile all'intimazione di pagamento.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è ammessa per contestare il diritto a procedere esecutivamente quando i fatti dedotti siano successivi alla valida notifica della cartella o dell'intimazione, oppure quando la contestazione riguardi fatti sostanziali non dipendenti dalla mancata notifica degli atti prodromici.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    La violazione del beneficium excussionis non determina la nullità della cartella, ma può al più giustificare una sospensione dell'atto riscossivo impugnato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso per le dedotte violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c.

    È il parametro di ricorso per la censura di difetto di giurisdizione.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso per le dedotte violazioni o false applicazioni di norme di diritto.

  • Corte cost. n. 114 del 2018

    La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/1973 consente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. nelle controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'avviso di intimazione.

Massime di principio

  • Nella riscossione coattiva dei tributi, il cessionario di azienda o di ramo d'azienda risponde in via sussidiaria per i debiti tributari del cedente, ma la cartella di pagamento o l'intimazione possono essere validamente notificati anche soltanto al coobbligato, senza necessità di un atto autonomo che "attivi" la sua responsabilità.
  • La responsabilità del cessionario ex art. 14 d.lgs. 472/1997 deriva dalla legge e dal rapporto di successione nel debito fiscale, non da un fatto proprio del cessionario; la pretesa tributaria si fonda sul ruolo formatosi nei confronti del soggetto passivo originario.
  • Il beneficium excussionis non è un vizio proprio della cartella o dell'intimazione: la sua violazione integra un'eccezione inerente al perimetro dell'esecuzione e deve essere fatta valere nel giudizio ordinario sull'atto esecutivo, non come causa di nullità dell'atto tributario prodromico.
  • Il riparto di giurisdizione nelle esecuzioni tributarie dipende dal momento in cui maturano i fatti dedotti: alla giurisdizione tributaria appartengono i fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notifica valida della cartella o dell'intimazione; alla giurisdizione ordinaria appartengono i vizi e le questioni relative alla legittimità dell'azione esecutiva successiva.
  • La mancata preventiva escussione del debitore principale non comporta automaticamente l'illegittimità o la nullità della cartella di pagamento nei confronti del coobbligato sussidiario; al più consente di opporre, in sede esecutiva, l'inosservanza dell'ordine legale di escussione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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