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Sentenza

Sentenza n. 854/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva annullato la deliberazione comunale di annullamento d’ufficio della precedente alienazione diretta di un relitto stradale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente privato)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso proposto dal privato contro la deliberazione consiliare con cui era stata annullata in autotutela la precedente delibera di alienazione di un relitto stradale comunale. Il Comune aveva originariamente approvato la vendita diretta del bene, ritenendo congrua l’offerta e valorizzando la particolare ubicazione del relitto, posto tra terreni di proprietà del richiedente. Dopo il pagamento del prezzo e prima della stipula, l’amministrazione aveva svolto ulteriori verifiche tecniche e aveva ritenuto che il bene non fosse realmente intercluso nella proprietà del privato e che la precedente decisione fosse affetta da difetto di istruttoria, derivante anche da un’inesatta rappresentazione dei fatti contenuta nell’istanza di acquisto. Con il primo motivo il Comune ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il termine di dodici mesi dovesse decorrere dalla scoperta dell’illegittimità e che fosse applicabile l’eccezione relativa alle false rappresentazioni dei fatti. Con il secondo motivo ha sostenuto che l’annullamento non dipendesse dall’interclusione dei fondi, ma dalla particolare ubicazione del relitto, dalla sua natura di strada sdemanializzata e dall’assenza di funzionalità pubblica. Con il terzo motivo ha contestato la ricostruzione del TAR circa il rapporto tra le segnalazioni dei terzi, l’approfondimento istruttorio e la scoperta del vizio. Con il quarto motivo ha dedotto illogicità e travisamento dei fatti in relazione alla permanenza di interessi di accesso di terzi e alla possibilità di tutelarli mediante strumenti civilistici.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto congiuntamente i motivi di appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ricostruito i presupposti dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990: illegittimità originaria dell’atto, interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, e rispetto del termine previsto dalla legge o, nei casi residui, del termine ragionevole, con considerazione dell’affidamento dei destinatari e dei controinteressati. Il termine rigido di dodici mesi decorre dall’adozione dell’atto originario e non dalla scoperta del vizio; la decorrenza dalla scoperta dell’illegittimità riguarda invece il solo termine ragionevole applicabile quando opera l’eccezione prevista per i provvedimenti ottenuti mediante false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci. Tale eccezione richiede una falsa descrizione della realtà fattuale imputabile al privato, oggettivamente verificabile e non opinabile, mentre non ricorre quando l’amministrazione avrebbe dovuto autonomamente svolgere gli accertamenti necessari. Nel caso concreto, il privato aveva dichiarato che il relitto collegava terreni di sua proprietà, che non era ricompreso nella viabilità vicinale di interesse pubblico e che non era soggetto a pubblico transito da molti anni. Secondo il giudice, tali dichiarazioni non integravano una falsa rappresentazione dei fatti: la presenza di ulteriori accessi o interessi di terzi avrebbe dovuto essere verificata dal Comune prima di scegliere la vendita diretta invece del pubblico incanto. Non essendo applicabile l’eccezione al termine, l’annullamento d’ufficio, adottato oltre dodici mesi dalla delibera originaria, è stato ritenuto tardivo. Le spese del giudizio di appello sono state compensate in ragione della particolarità della questione e della recente pronuncia della Corte costituzionale richiamata nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il potere di annullamento d’ufficio è subordinato all’illegittimità originaria del provvedimento, alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico attuali e concrete e all’esercizio entro il termine previsto dalla legge o, nei casi applicabili, entro un termine ragionevole.

    Il termine rigido di dodici mesi decorre dal momento dell’adozione del provvedimento originario e non dalla scoperta delle ragioni di illegittimità. La decorrenza dalla scoperta del vizio opera soltanto quando non si applica il termine rigido, in particolare nei casi in cui il provvedimento sia stato ottenuto mediante una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il termine non opera nei casi di provvedimenti ottenuti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà false o mendaci.

    L’eccezione al termine massimo richiede una falsa descrizione della realtà fattuale rimproverabile al privato, oggettivamente verificabile e non opinabile. Non basta che l’amministrazione abbia omesso accertamenti che rientravano nella propria sfera istruttoria.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    La precedente deliberazione era ritenuta annullabile per originario difetto di istruttoria.

    Il Comune aveva qualificato l’asserito errore circa l’interclusione dei fondi come vizio originario di istruttoria della deliberazione di alienazione; tale qualificazione, tuttavia, non consentiva di superare il termine di dodici mesi previsto per l’autotutela.

Massime di principio

  • Il termine massimo previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio decorre dalla data di adozione del provvedimento originario e non dalla data in cui l’amministrazione scopre il vizio, poiché la negligenza dell’amministrazione nell’accertare tempestivamente i presupposti dell’atto non può trasformarsi in un differimento indefinito del termine.
  • L’eccezione al termine massimo prevista per i provvedimenti ottenuti mediante false rappresentazioni dei fatti opera solo quando la divergenza tra realtà rappresentata e realtà effettiva sia imputabile al privato, sia oggettivamente verificabile e non opinabile; non opera quando l’errore dipende da accertamenti che l’amministrazione avrebbe dovuto compiere autonomamente.
  • La mera illegittimità originaria dell’atto non è sufficiente per l’annullamento d’ufficio: occorrono anche ragioni di interesse pubblico attuali e concrete, ulteriori rispetto al semplice ripristino della legalità, nonché la considerazione dell’affidamento dei destinatari e dei controinteressati.
  • Quando l’amministrazione decide di procedere alla vendita diretta di un bene pubblico valorizzando la sua particolare ubicazione o il rapporto con i fondi del richiedente, deve verificare autonomamente, prima dell’adozione dell’atto, l’esistenza di ulteriori diritti o interessi di accesso di terzi; l’omissione di tale istruttoria non può essere automaticamente imputata a false dichiarazioni del privato richiedente.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

Testo integrale

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