Sentenza n. 386/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, del provvedimento del Comune di Forte dei Marmi prot. AOOCFM 0044716, uscita 21.11.2023, h. 12:52, notificato, a mezzo pec, ad entrambi gli odierni esponenti in data 21 novembre 2023, avente ad oggetto “Concessione demaniale marittima in Forte dei Marmi relativa a cabina balneare privata; pagamento del canone annuo 2023” e di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o comunque connesso con il provvedimento del Comune di Forte dei Marmi prot. AOOCFM 0044716, uscita 21.11.2023, h. 12:52, uscita 21.11.2023, h. 12:52.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione del canone concessorio demaniale per l’anno 2023, pari a euro 3.377,50 oltre all’addizionale regionale, applicata ai sensi dell’art. 100, comma 4, d.l. n. 104/2020
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, assegnatari di una concessione demaniale marittima relativa a una cabina ad uso balneare privato di circa 6,30 mq., hanno impugnato la richiesta comunale di pagamento del canone 2023, lamentando l’aumento significativo rispetto agli importi precedentemente corrisposti. Con un’unica censura articolata hanno dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 100, comma 4, d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020, ritenendo l’aumento legislativo inatteso, non inserito in una riorganizzazione organica del regime delle concessioni demaniali marittime e lesivo dell’art. 3 Cost.; hanno chiesto, conseguentemente, l’annullamento della norma applicata, del decreto ministeriale del 30 dicembre 2022 e della determinazione comunale del canone. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, richiamando precedenti relativi ai canoni degli anni 2021 e 2022. All’udienza i ricorrenti hanno aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario territorialmente competente. La rideterminazione del canone è stata qualificata come attività vincolata, poiché il Comune si è limitato ad applicare l’aumento già stabilito dalla legge, senza esercitare un potere discrezionale volto alla tutela di interessi generali. La controversia riguarda quindi una situazione di diritto soggettivo e ha contenuto meramente patrimoniale, riconducibile al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario secondo lo schema obbligo-pretesa. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi inerenti a rapporti concessori spettano alla giurisdizione ordinaria quando non sia coinvolto un potere autoritativo dell’amministrazione. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, riproponibile davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dell’adesione dei ricorrenti all’eccezione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 100, comma 4, d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020
"Il canone minimo è stato rideterminato ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020, n° 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n° 126 e s.m.i"
La disposizione legislativa ha predeterminato l’aumento del canone minimo; l’amministrazione comunale si è limitata ad applicarla mediante attività vincolata.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
"riserva al Giudice Ordinario ogni controversia relativa ad indennità, canoni ed altri corrispettivi inerenti a rapporti di concessione"
Le controversie meramente patrimoniali relative a canoni e corrispettivi dei rapporti concessori spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non implichino l’esercizio di un potere autoritativo per la tutela di interessi generali.
art. 11 c.p.a.
"nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza"
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono conservati gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio previsto.
Massime di principio
- Le controversie relative a canoni, indennità e altri corrispettivi inerenti a un rapporto di concessione demaniale appartengono alla giurisdizione ordinaria quando hanno contenuto meramente patrimoniale e si esauriscono nella contrapposizione tra l’obbligo del concessionario e la pretesa dell’amministrazione concedente.
- La determinazione comunale che si limita ad applicare un aumento del canone già integralmente predeterminato dalla legge costituisce attività vincolata e non espressione di un potere autoritativo discrezionale; la relativa controversia riguarda un diritto soggettivo del concessionario.
- La giurisdizione amministrativa sulle controversie concessorie non ricorre per il solo fatto che la pretesa patrimoniale provenga da una pubblica amministrazione: occorre che la controversia coinvolga l’esercizio di un potere di intervento riservato all’amministrazione per la tutela di interessi generali.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali, se la riassunzione avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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