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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17497/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società agricola)

La controversia

La controversia nasce da una precedente transazione del 2001 tra un’azienda agricola e il consorzio, che aveva definito un contenzioso relativo a danni da infiltrazione di acqua salata in terreni di proprietà della prima. Anni dopo, nel 2016, il consorzio è stato posto in liquidazione coatta amministrativa. Una società agricola che dal 2007 conduceva in affitto altri terreni riconducibili alla medesima area ha presentato domanda tardiva di ammissione al passivo per ottenere il risarcimento dei danni da mancata produzione asseritamente provocati dagli interventi del consorzio su quei terreni. Il commissario liquidatore ha chiesto il rigetto per effetto preclusivo della transazione già intervenuta. Il tribunale ha ritenuto infondata la domanda, applicando la transazione come ostativa anche ai danni sopravvenuti e, per completezza, osservando che la transazione riguardava anche i terreni interessati dalle nuove infiltrazioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina fallimentare sulla domanda tardiva nella liquidazione coatta amministrativa, sostenendo che la domanda dovesse essere proposta al tribunale e decisa dal giudice istruttore secondo il rito dell’art. 95 l.fall., non dal commissario liquidatore né in via collegiale, con conseguente illegittima privazione di un grado di giudizio e condanna alle spese; con il secondo motivo ha denunciato, in via subordinata, errata interpretazione della transazione ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c. e 1965 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errato l’assetto processuale seguito dal tribunale: nelle liquidazioni coatte amministrative aperte dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, la domanda tardiva va trattata secondo il rito previsto dagli artt. 93-97 l.fall., con decisione del giudice istruttore in composizione monocratica e decreto impugnabile ex artt. 98 e 99 l.fall., non già con decisione collegiale del tribunale. Poiché il giudice di merito aveva deciso la controversia in composizione collegiale e con condanna alle spese, la Corte ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Udine in composizione monocratica per un nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 209 l.fall.

    Il secondo comma, per le domande tardive e le impugnazioni, rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 l.fall., con sostituzione del giudice istruttore al giudice delegato e del commissario liquidatore al curatore; il rinvio va letto secondo il testo vigente ratione temporis.

  • art. 101 l.fall.

    Per le liquidazioni coatte amministrative aperte dopo il d.lgs. n. 5/2006, la domanda tardiva deve essere trattata nelle forme del procedimento di accertamento delle domande tardive, con decisione da parte del giudice istruttore.

  • art. 95 l.fall.

    È richiamato come modello procedurale cui il procedimento per le domande tardive deve conformarsi, con udienza e decisione giurisdizionale.

  • art. 98 l.fall.

    Prevede l'impugnazione del provvedimento che decide sull'accertamento del passivo nel rito applicabile alla liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 99 l.fall.

    Regola il reclamo/impugnazione avverso la decisione sul passivo, applicabile anche alle domande tardive nel regime vigente.

  • art. 96 l.fall.

    È evocato dalla ricorrente nel quadro delle norme processuali applicabili all'insinuazione al passivo.

  • art. 101, 98, 99, 95, 96, 209 l.fall.

    Nel sistema della liquidazione coatta amministrativa, la domanda tardiva non segue una scansione puramente amministrativa, ma una fase giurisdizionale che garantisce un pieno controllo giudiziale.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1366 c.c.

    Sono richiamati nel secondo motivo per censurare l'interpretazione della transazione, ma il motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito.

  • art. 1965 c.c.

    È evocato quale norma definitoria della transazione, contestata dalla ricorrente quanto alla sua efficacia preclusiva sui danni sopravvenuti.

  • art. 150 d.lgs. n. 5 del 2006

    Disposizione transitoria che determina l'ultrattività del previgente art. 101 l.fall. per le procedure anteriori alla riforma.

  • art. 17 d.l. n. 179 del 2012 conv. in L. n. 221 del 2012

    Ha modificato il primo comma dell'art. 209 l.fall., ma non il secondo comma rilevante per le domande tardive.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa aperta dopo la riforma del 2006, la domanda tardiva di credito non deve essere decisa in sede amministrativa dal commissario liquidatore, ma segue un procedimento giurisdizionale davanti al giudice istruttore, secondo il rinvio agli artt. 93-97 e 101 l.fall. come vigente ratione temporis.
  • Il secondo comma dell'art. 209 l.fall. va applicato secondo il suo tenore letterale: per le domande tardive il rinvio alle norme fallimentari è integrale, salvo la sostituzione soggettiva del giudice istruttore al giudice delegato e del commissario liquidatore al curatore.
  • L'erronea decisione della domanda tardiva in composizione collegiale, con pronuncia sulle spese e sostanziale soppressione di un grado di giudizio, integra un vizio che impone la cassazione con rinvio al giudice di primo esame in composizione corretta.
  • Nel sistema dell'accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa, la maggiore complessità della valutazione delle domande tardive giustifica una più intensa giurisdizionalizzazione rispetto alle domande tempestive.
  • Quando un motivo di ricorso investe la corretta instaurazione e composizione del giudizio, l'esame delle censure di merito, incluse quelle sull'interpretazione della transazione, resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioTransazioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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