Sentenza del 22/01/2016 n. 1173 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio, denunciando la violazione dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. La CTR aveva escluso dal calcolo della superficie utile l'intero piano seminterrato perché privo di abitabilità. Secondo l'Agenzia, invece, il requisito rilevante è la concreta utilizzabilità degli ambienti, non la loro formale abitabilità; dal calcolo potevano essere escluse soltanto la cantina e il garage/posto auto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che, ai fini della qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso, nel calcolo della superficie utile devono essere considerate le superfici utilizzabili, anche se prive di abitabilità. Sono state escluse soltanto la cantina di 79,38 mq e il garage di 27 mq; sono state invece computate le superfici di magazzino, lavatoio, wc, intercapedine e cavedio, pari complessivamente a 127,39 mq. Sommando tali superfici a quelle del piano terra e del primo piano, la superficie utile complessiva risultava pari a 287,37 mq, superiore alla soglia di 240 mq. È stata quindi ritenuta legittima la decadenza dall'agevolazione prima casa e il recupero delle maggiori imposte, interessi e sanzioni. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, Parte I, Nota II-bis
Disciplina l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, escludendola per gli immobili qualificabili come abitazioni di lusso secondo i criteri normativi applicabili.
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
Per determinare se un'abitazione sia di lusso occorre considerare la superficie utile complessiva. È rilevante la concreta utilizzabilità degli ambienti, anche se privi del requisito formale dell'abitabilità. Possono essere escluse dal computo soltanto le superfici espressamente indicate dalla norma, tra cui cantine e posti macchina.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per verificare se un immobile supera la soglia prevista per essere qualificato come abitazione di lusso, si deve considerare la superficie concretamente utilizzabile degli ambienti e non soltanto quella formalmente abitabile.
- L'assenza di abitabilità o di agibilità di un locale non comporta automaticamente la sua esclusione dal calcolo della superficie utile.
- Dal calcolo possono essere escluse soltanto le superfici espressamente sottratte dalla normativa applicabile, come cantine e locali destinati a garage o posto auto; le altre pertinenze o superfici accessorie utilizzabili devono essere valutate.
- Le agevolazioni fiscali, essendo eccezioni al regime ordinario, non possono essere interpretate estensivamente per ampliare il beneficio oltre i casi previsti dalla legge.
- Quando la superficie utile complessiva supera la soglia normativa, la decadenza dall'agevolazione prima casa e il recupero delle imposte ordinarie risultano legittimi, anche se il contribuente aveva dichiarato o ritenuto di possedere i requisiti agevolativi.
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