Sentenza n. 296/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - della votazione relativa all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione della scuola secondaria di primo grado, anno scolastico 2021/2022, attribuita all'alunno R.C. dalla commissione d'esame della classe III A dell '“-OMISSIS-, resa nota il 29.6.2022, limitatamente alla parte in cui non gli è stata assegnata la lode; - dei verbali del -OMISSIS-, rispettivamente della sottocommissione e della commissione plenaria dell'esame di Stato e di ogni altro atto precedente, presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi tutti gli atti mai conosciuti o comunicati al ricorrente, limitatamente alla parte in cui non è stata attribuita la lode e a eventuali criteri non conosciuti e non comunicati, nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, precedenti e successivi agli stessi strettamente collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2021/2022, limitatamente alla mancata attribuzione della lode, nonché i relativi verbali della sottocommissione e della commissione plenaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava la mancata attribuzione della lode a un alunno che aveva conseguito il diploma con votazione di 10/10, riportato risultati eccellenti nel triennio, ottenuto il massimo nelle prove Invalsi e conseguito 10 nelle prove scritte e nel colloquio d'esame. I ricorrenti deducevano eccesso di potere, violazione di legge, contraddittorietà, motivazione insufficiente e disparità di trattamento. Sostenevano che la commissione si fosse discostata dai criteri predeterminati, i quali avrebbero imposto di valorizzare il percorso scolastico e gli esiti delle prove, e che avesse illegittimamente considerato il comportamento dell'alunno e una valutazione non particolarmente brillante dell'esposizione orale. Veniva inoltre dedotta la disparità rispetto ad altri candidati cui la lode era stata attribuita e il difetto di motivazione della decisione, adottata con tre voti contrari e quindi senza l'unanimità richiesta.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato l'attribuzione della lode come espressione di discrezionalità tecnica della commissione d'esame, sindacabile soltanto per manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o difetto di motivazione, nonché per contrasto con i parametri normativi o con i criteri previamente stabiliti. Il raggiungimento del voto di 10/10 non determina automaticamente il diritto alla lode, poiché l'art. 13 del D.M. n. 741/2017 prevede che la votazione possa essere accompagnata dalla lode, previa deliberazione unanime, lasciando alla commissione un apprezzamento ulteriore sull'eccezionalità del candidato. Nel caso concreto, la mancata unanimità escludeva già l'attribuzione della lode. Inoltre, il rilievo relativo all'esposizione orale non particolarmente brillante e al comportamento non sempre irreprensibile, valutati congiuntamente al percorso scolastico, costituiva una motivazione sintetica ma logica ed esaustiva, idonea a giustificare il mancato riconoscimento dell'eccellenza. Non è stata ravvisata alcuna contraddizione con i criteri predeterminati, né una disparità di trattamento o un difetto di motivazione invalidante. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 D.M. n. 741/2017
può essere accompagnata dalla lode, previa deliberazione assunta all'unanimità della commissione
La lode non è conseguenza automatica del conseguimento della votazione di 10/10, ma costituisce un riconoscimento facoltativo subordinato a una deliberazione unanime e a un apprezzamento ulteriore dell'eccellenza del candidato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disciplina delle modalità di svolgimento dell'udienza di smaltimento.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- L'attribuzione della lode nell'esame di Stato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della commissione e non è automaticamente dovuta per il solo conseguimento della votazione massima.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione d'esame sull'eccellenza del candidato; il sindacato è limitato ai casi di manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione o violazione dei criteri normativi e predeterminati.
- Quando la disciplina applicabile prevede che il voto massimo possa essere accompagnato dalla lode previa deliberazione unanime, la mancanza dell'unanimità impedisce legittimamente il conferimento della lode.
- La lode richiede un apprezzamento ulteriore rispetto al voto massimo, riferito complessivamente al percorso scolastico e agli esiti delle prove; la commissione può considerare, nell'ambito della valutazione complessiva, anche elementi relativi alla qualità dell'esposizione orale e al comportamento scolastico, purché la motivazione sia logica e coerente.
- Le votazioni numeriche, integrate dai giudizi valutativi e applicate secondo criteri previamente determinati, possono soddisfare l'obbligo di motivazione della valutazione scolastica, anche quando giustificano il mancato conferimento di un riconoscimento ulteriore quale la lode.
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