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Sentenza

Sentenza n. 490/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno del 14 febbraio 2019, notificato il 12 novembre 2019, nella parte in cui respinge l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202001073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'interno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su un rapporto informativo della Questura dal quale risultavano due elementi ritenuti pregiudizievoli: notizie di reato relative agli artt. 368 e 648 c.p. e la sospensione della patente per mancata presentazione alla visita di revisione. Sono stati dedotti violazione di legge, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e manifesta irragionevolezza. In particolare, il ricorrente ha contestato che il diniego potesse fondarsi su una mera segnalazione di polizia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il decreto impugnato è stato annullato. Il Collegio ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e costituisce un atto di alta amministrazione; il giudice può quindi verificare soltanto l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, le due notizie di reato risultanti dal rapporto informativo della Questura non avevano trovato ulteriore conferma e non erano sfociate neppure in un procedimento penale risultante ai sensi dell'art. 335, comma 3, c.p.p. Inoltre, la sospensione della patente per mancata presentazione alla visita medica di revisione aveva natura amministrativa e non penale. L'Amministrazione non aveva svolto un'istruttoria specifica né fornito una motivazione puntuale, limitandosi a richiamare la pendenza di un procedimento penale. Non era pertanto possibile individuare con sufficiente certezza i precedenti effettivamente addebitabili al richiedente né comprendere quali elementi fossero stati concretamente valutati per negare la cittadinanza. L'annullamento non comporta il riconoscimento della cittadinanza, restando salvo il potere-dovere dell'Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva dell'interessato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'ampia discrezionalità amministrativa e dell'assenza di un pieno giudizio di spettanza.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza decennale costituisce un presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la decisione richiede una valutazione ampiamente discrezionale dell'integrazione del richiedente e della sua capacità di assumere i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve essere adeguatamente motivato, in modo correlato alla natura e allo stadio degli elementi penali posti a fondamento della decisione.

  • art. 335, comma 3, c.p.p.

    La mancata risultanza di un procedimento penale ai sensi della disposizione è stata valorizzata per evidenziare l'assenza di conferma delle notizie di reato richiamate dall'Amministrazione.

  • artt. 368 e 648 c.p.

    Le ipotesi di reato richiamate nel rapporto informativo non potevano fondare da sole il diniego in assenza di conferma istruttoria e di una motivazione puntuale sulla loro effettiva rilevanza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito indicato dalla disposizione, con decisione all'udienza camerale.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto automatico derivante dalla residenza decennale; tale requisito abilita alla presentazione della domanda, ma la decisione deve considerare complessivamente integrazione sociale, condizioni lavorative, economiche e familiari e irreprensibilità della condotta.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su elementi penalmente rilevanti è legittimo soltanto se l'Amministrazione svolge un'istruttoria adeguata e motiva in modo proporzionato alla natura, allo stadio e alla distanza temporale dei fatti, distinguendo tra sentenze penali, procedimenti pendenti e mere notizie di reato o denunce.
  • Mere notizie di reato riportate in un'informativa di polizia, prive di conferma in un procedimento penale e non accompagnate da una specifica istruttoria sulla loro effettiva rilevanza per l'integrazione e l'affidabilità del richiedente, non sono sufficienti, se genericamente richiamate, a sostenere un diniego di cittadinanza.
  • Una misura amministrativa, quale la sospensione della patente per mancata presentazione alla visita medica di revisione, non può essere trattata come precedente penale senza una motivazione specifica circa la sua autonoma rilevanza nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza.
  • L'annullamento del diniego di cittadinanza per difetto di istruttoria e motivazione non attribuisce direttamente lo status civitatis, ma impone all'Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva dell'interessato nel rispetto dei rilievi conformativi della decisione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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