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Sentenza

Sentenza n. 2484/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale a un contratto di locazione registrato, comunicato il 27 aprile 2026

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, creditrice della società controinteressata in forza di un decreto ingiuntivo esecutivo, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate l’accesso documentale a un contratto di locazione registrato del quale la debitrice era parte, per acquisirne il contenuto e individuare beni o rapporti utilmente aggredibili in sede esecutiva. Ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla tutela delle proprie ragioni creditorie. Ha contestato il diniego fondato sull’art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, che subordina il rilascio a soggetti diversi dalle parti o dai loro aventi causa all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. Il ricorso era stato notificato il 27 aprile 2026 e depositato il 19 maggio 2026.

La decisione

Il TAR non ha esaminato la legittimità del diniego di accesso né la sussistenza dell’interesse ostensivo. Ha dichiarato il ricorso irricevibile perché soggetto al rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a., con applicazione del dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a. Il termine di deposito del ricorso, ordinariamente previsto dall’art. 45 c.p.a. in trenta giorni, doveva quindi considerarsi ridotto a quindici giorni decorrenti dall’ultima notificazione. Poiché la notificazione era avvenuta il 27 aprile 2026, il termine scadeva il 12 maggio 2026, mentre il deposito era stato effettuato il 19 maggio 2026. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito conseguente a rilievo officioso.

Norme richiamate

  • artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990

    Richiamati quali disposizioni poste a fondamento della domanda di accesso documentale e della contestazione del diniego; la loro applicazione nel merito è rimasta assorbita dalla declaratoria di irricevibilità.

  • art. 18, comma 3, d.P.R. 131/1986

    il rilascio di copie di scritture private registrate a soggetti diversi dalle parti e dai loro aventi causa richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente

    Costituisce la base normativa richiamata dall’amministrazione per negare l’accesso; il TAR non ha esaminato la correttezza sostanziale di tale diniego.

  • art. 116 c.p.a.

    Individua il rito speciale applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali per i giudizi da trattare in camera di consiglio, salvo eccezioni non rilevanti nel caso concreto.

  • art. 45 c.p.a.

    Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso è stato ritenuto ridotto a quindici giorni in applicazione del dimezzamento previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di avvisare le parti della possibile irricevibilità per tardivo deposito prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a. per le controversie in materia di accesso, trattandosi di giudizio da trattare in camera di consiglio, si applica il dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., salvo i termini espressamente esclusi.
  • Il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 45 c.p.a. è ridotto da trenta a quindici giorni nei giudizi di accesso soggetti al rito di cui all’art. 116 c.p.a.; il deposito oltre tale termine comporta l’irricevibilità del ricorso.
  • La tardività del deposito può essere rilevata d’ufficio dal giudice, il quale deve previamente avvisare le parti della possibile definizione in rito ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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