Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34604/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La lite origina da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela di una società fallita per far dichiarare l'inefficacia, ex art. 67 l.f., della cessione pro soluto di un credito della società poi fallita verso un terzo debitore, intervenuta in favore di altra società. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria. In pendenza del giudizio di primo grado la società convenuta aveva ceduto il ramo d'azienda a una nuova società e successivamente era stata cancellata dal registro delle imprese, senza che tali eventi fossero dichiarati dal procuratore costituito. La curatela propose appello notificandolo al procuratore della società cancellata; la Corte d'appello dichiarò l'impugnazione inammissibile ritenendo che, estinta la società, l'appello dovesse essere proposto o indirizzato ai soci succeduti. Con il ricorso per cassazione la curatela denunciò, in sintesi, la violazione delle norme sull'ultrattività del mandato alle liti e sulla notificazione dell'impugnazione, sostenendo che la notifica dell'appello al difensore della società cancellata fosse valida perché il difensore non aveva dichiarato l'evento estintivo; dedusse inoltre, in via subordinata, che il contraddittorio sarebbe stato comunque integrato dal socio/interventore e che, in presenza di revocatoria e litisconsorzio necessario, non poteva essere pronunciata l'inammissibilità senza integrare il contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo valida la notificazione dell'appello al procuratore costituito della società poi cancellata, in applicazione del principio di ultrattività del mandato alle liti quando l'evento estintivo non sia stato dichiarato o notificato. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa alla luce del principio affermato; i secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67 legge fallimentare

    base dell'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per far dichiarare inefficace la cessione del credito.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate nel primo motivo, in relazione agli effetti dell'evento estintivo e della prosecuzione del processo.

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato per sostenere che la mancata dichiarazione dell'evento estintivo impediva l'interruzione del processo e rendeva operativa l'ultrattività del mandato.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore costituito.

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato per fondare la validità della notificazione dell'impugnazione al procuratore costituito della parte estinta.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la successione dei soci nei rapporti della società cancellata.

  • art. 302 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla prosecuzione del processo dopo l'evento estintivo.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato nel secondo e terzo motivo per la successione nel processo del successore a titolo particolare o universale.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per l'intervento del soggetto che aveva acquistato il ramo d'azienda e per la successione a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria.

  • art. 2902 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per il regime dell'azione revocatoria e le sue implicazioni sul contraddittorio.

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato nella massima ricavata dalle Sezioni Unite sulla notificazione della sentenza al procuratore della parte deceduta o divenuta incapace.

Massime di principio

  • Se la società parte del giudizio si cancella dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado e l'evento non viene dichiarato né notificato alle altre parti, opera l'ultrattività del mandato alle liti: il difensore originariamente costituito resta legittimato a ricevere la notificazione dell'impugnazione, che è quindi valida ed efficace.
  • L'impugnazione notificata al procuratore della parte estinta non è inammissibile per il solo fatto dell'avvenuta cancellazione della società, quando l'evento estintivo non sia stato formalmente portato a conoscenza del giudizio secondo le forme previste dal codice di rito.
  • In presenza di successione a titolo particolare nel diritto controverso o di subentro nella posizione sostanziale, l'eventuale profilo di integrazione del contraddittorio non può essere utilizzato per dichiarare inammissibile l'appello se la notificazione all'originario difensore è rituale per effetto dell'ultrattività del mandato.
  • Nel giudizio di legittimità, l'accoglimento del motivo che investe la ritualità della notifica dell'impugnazione assorbe gli ulteriori motivi relativi alla successione processuale e al litisconsorzio necessario, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame nel merito processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiti fallimentariAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.