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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14229/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 81 cpv-110 cod.pen. e 256, comma 1 lett. b) d.lgs. 152/2006 (gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi): il ricorrente ha articolato quattro motivi di ricorso: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta illegittima utilizzazione in dibattimento di dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria (art. 350, comma 3 c.p.p.), sostenendo che tali dichiarazioni non sarebbero ammissibili se assunte d'iniziativa e senza la presenza del difensore; (2) omissione della Corte d'appello nel valutare la prescrizione del reato (riferimenti ad artt. 129 c.p.p. e 157 c.p. e questioni successive di legge sulla sospensione/cessazione della prescrizione); (3) illegittimità della motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 69 c.p.), per mancata considerazione della ratio dell'istituto e della personalità dell'imputato; (4) vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante escussione del teste Navarra Vincenzo (art. 603 c.p.p.), ritenuta nuova prova indispensabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: sul primo motivo, il ricorso è stato ritenuto generico e privo di specificità circa l'incidenza decisiva dell'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni, inoltre la Corte ha rilevato che le dichiarazioni rese agli operanti erano state inserite nel fascicolo del dibattimento con il consenso della difesa, rendendone legittimo l'utilizzo; sul secondo motivo, la Corte ha chiarito la disciplina normativa sulla prescrizione (richiamando le modifiche legislative intervenute tra legge n.3/2019 e legge n.134/2021) e ha ritenuto che, nel caso concreto, il corso della prescrizione fosse cessato con la pronuncia della sentenza di primo grado; sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche motivato sulla base della gravità del fatto e della personalità negativa dell'imputato (precedenti penali), osservando che il giudice non deve esaurire analiticamente ogni fattore ma indicare quelli decisivi; sul quarto motivo, la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della rinnovazione istruttoria da parte della Corte d'appello, in quanto la rinnovazione è rimessa a valutazione discrezionale e il collegio d'appello ha comunque dato adeguata motivazione circa l'inutilità della prova richiesta. Conseguenze: confermata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nella misura indicata nel dispositivo della sentenza impugnata; resta ferma la sentenza di merito che aveva inflitto la pena di sei mesi di arresto e ammenda di 3.000 euro.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. b)

    Norma sulla gestione illecita di rifiuti: la Corte conferma che il reato è istantaneo e che la non occasionalità si valuta con indici quali quantità ponderale dei rifiuti, natura degli stessi, necessità di un veicolo idoneo e numero dei soggetti coinvolti

  • codice penale, artt. 81 cpv e 110

    Richiamati in relazione alla determinazione della responsabilità e alla concorso di persone nel reato (come richiamato nella sentenza di merito)

  • codice di procedura penale, art. 350, comma 3

    Contestata la utilizzabilità di dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria; la Corte osserva che l'acquisizione consensuale al fascicolo dibattimentale rende legittimo l'utilizzo di tali atti, salvo inutilizzabilità "patologica"

  • codice di procedura penale, art. 514

    Richiamato per affermare che l'acquisizione consensuale di atti del fascicolo del P.M. al dibattimento non è preclusa dalle limitazioni di lettura previste dall'art. 514, salvo casi di invalidità patologica

  • codice penale, art. 62-bis e art. 69

    Norme sulle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; la Corte conferma che il diniego delle attenuanti richiede motivazione sui fattori ritenuti decisivi ma non l'analitica disamina di ogni elemento favorevole

  • codice di procedura penale, art. 603

    Norma sulla rinnovazione istruttoria in appello: la Corte ribadisce il carattere eccezionale della rinnovazione e la discrezionalità del giudice di appello, obbligato a disporla solo in casi di assoluta necessità o violazione del diritto alla prova

  • codice penale, art. 159 (richiamato storicamente) e art. 161-bis

    La Corte ricostruisce la normativa sulla prescrizione: la precedente sospensione introdotta dalla legge n.3/2019 (art.159) è stata abrogata e sostituita dall'art.161-bis con la legge n.134/2021, per cui il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado

  • codice di procedura penale, art. 344-bis

    Norma sull'improcedibilità per mancata definizione dei gradi di giudizio nei termini per i reati commessi dal 1/1/2020; la Corte ne richiede considerazione nel quadro della disciplina aggiornata dei termini processuali

  • codice di procedura penale, art. 544 e art. 154 disp. att.

    Riferimenti tecnici ai termini processuali richiamati nella ricostruzione dell'art. 344-bis in tema di improcedibilità

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma sulla condanna per spese e sanzione nel caso di ricorso dichiarato inammissibile senza assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria possono essere utilizzate in dibattimento se il fascicolo del P.M. è stato acquisito al dibattimento con il consenso delle parti o della difesa; in assenza di consenso bisogna dimostrare inutilizzabilità patologica per escluderne l'efficacia
  • In cassazione i motivi devono indicare specificamente l'incidenza che l'eliminazione di una prova illegittima avrebbe avuto sul complesso probatorio: censure generiche o prive di confronto con la motivazione di merito sono inammissibili
  • La non occasionalità del reato di gestione illecita di rifiuti si valuta con parametri fattuali (quantità, natura dei rifiuti, mezzo utilizzato, organizzazione dell'attività, soggetti coinvolti); anche una condotta singola può integrare il reato se risulta attività e non episodio isolato
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi su elementi preponderanti (es. gravità del fatto, precedenti penali) e non richiede una trattazione analitica di ogni elemento favorevole indicato dalla difesa, purché la motivazione indichi le ragioni decisive
  • La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: il giudice d'appello la dispone solo se indispensabile per il giudizio o per tutela del diritto alla prova; il rigetto è legittimo se il quadro probatorio è già definito e concludente
  • Sulle questioni di prescrizione occorre valutare attentamente le modifiche legislative nel tempo: le variazioni normative possono incidere sul decorso e sugli effetti della prescrizione e sull'eventuale improcedibilità, pertanto le eccezioni devono essere specificamente motivate

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