Sentenza n. 1783/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio - inadempimento in relazione alla richiesta di concessione di visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere celermente l’iter procedimentale, con l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta di concessione di un visto per lavoro subordinato, in ragione del decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, integrassero il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., in quanto la sopravvenuta attività dell'amministrazione ha fatto venir meno l'utilità della pronuncia richiesta. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
È stato indicato dal ricorrente quale disposizione che prevede il termine di 90 giorni per il procedimento relativo alla richiesta di visto per lavoro subordinato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo oggetto dell'azione, quando soddisfa la pretesa concretamente azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento amministrativo e può soddisfare la pretesa azionata con ricorso avverso il silenzio, rendendo non più necessaria la pronuncia sull'obbligo di provvedere.
- La cessazione della materia del contendere per comportamento sopravvenuto dell'amministrazione non impedisce la compensazione delle spese, qualora il giudice valorizzi il comportamento operoso dell'amministrazione; il contributo unificato può comunque essere posto a carico dell'amministrazione resistente.
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