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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01987/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, recependo la concorde richiesta delle parti formulata ex art. 599-bis c.p.p., ha riformato in parte la decisione di primo grado rideterminando la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha dedotto l'assenza di motivazione in punto di colpevolezza, sostanzialmente lamentando che il giudice di secondo grado non avesse valutato le condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito nel tipo di impugnazione esperibile avverso la decisione resa ex art. 599-bis c.p.p., dichiarando quindi il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione giudiziale rispetto al contenuto concordato. Non sono invece ammissibili doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché, una volta rinunciati i motivi di appello, il giudice è vincolato al perimetro devolutivo residuo e non deve motivare sul mancato proscioglimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa su richiesta concordata è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio quando esso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

  • art. 129 c.p.p.

    Le censure sulla mancata verifica del proscioglimento sono inammissibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., poiché il giudice di appello non deve motivare sul mancato proscioglimento quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice del delitto per il quale era stata inflitta la pena poi rideterminata in appello.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa, deve essere valutata la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; nel caso concreto non è stata ravvisata assenza di colpa.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102

    Precedente richiamato per escludere l'ammissibilità delle doglianze sulla mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p. nei ricorsi avverso sentenze ex art. 599-bis c.p.p.

  • Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522

    Precedente richiamato per il principio secondo cui, a seguito di rinuncia ai motivi di appello nel concordato, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non rinunciati.

  • Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio

    Richiamata a sostegno del limite devolutivo del giudice d'appello quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato.

Massime di principio

  • Contro la sentenza emessa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure inerenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; sono estranee al sindacato di legittimità le doglianze sul merito della responsabilità o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
  • Quando l'imputato aderisce al concordato e rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché la cognizione è limitata ai soli punti non oggetto di rinuncia.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è un controllo di legalità esterno e non consente di riaprire la valutazione sulla colpevolezza già coperta dall'accordo processuale, salvo vizi genetici del consenso o difformità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
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