Cassazione Penale, Ordinanza n. 06918/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo: 1) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e falso contestati, nonché al trattamento sanzionatorio; 2) una censura sulla ritenuta recidiva, contestando la valutazione di una presunta aumentata capacità a delinquere. La Corte rileva che i primi due motivi sono generici e non contengono una reale critica alla motivazione della decisione di merito, la quale aveva valorizzato l'attendibilità delle dichiarazioni del verbalizzante circa l'identificazione dell'imputato, fermato più volte con lo stesso mezzo, intestato formalmente alla moglie. Il terzo motivo è considerato riproduttivo della stessa censura e manifestamente infondato, perché attacca una valutazione di fatto adeguata e logica, non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
Il richiamo ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale è riferito alla contestazione del reato, ma il testo non consente ulteriori precisazioni sulla norma applicata.
art. 476 c.p.
Il testo menziona un capo di imputazione per falso; la specifica fattispecie non è determinabile con certezza dal solo estratto.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta sulla base dell'aumentata capacità a delinquere, valutazione di merito ritenuta logicamente motivata e non censurabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono in censure generiche, prive di una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione di fatto del giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione sotto le spoglie della violazione di legge.
- La deduzione della recidiva non può limitarsi a contestare in modo apodittico la valutazione della maggiore capacità a delinquere quando tale apprezzamento sia sorretto da motivazione coerente.
- La riproposizione sostanzialmente identica di una censura già proposta, senza specifico confronto con la ratio decidendi, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso.
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