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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24230/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di tentato furto in abitazione (introduzione nel garage e rovistamento fra gli scaffali) sostenendo: 1) reato impossibile ex art. 49 comma 2 c.p. per inesistenza dell'oggetto (dichiarazione della figlia della persona offesa che nulla era asportato e "nulla vi era da asportare"); 2) errato diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., con motivazione di abitualità della condotta; 3) mancata considerazione dell'appello con richiesta di riconoscimento delle circostanze di cui agli artt. 62 n.4 e 62 n.6 c.p., dietro dedotta utilità futura di tali attenuanti ai fini di riabilitazione o sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato che non ricorre reato impossibile: l'inesistenza dell'oggetto idoneo ad escludere la punibilità sussiste solo se l'oggetto è inesistente in rerum natura o in modo originario e assoluto; la valutazione deve essere ex ante e la condotta di introdursi nel garage e rovistare era idonea, ex ante, a sottrarre beni normalmente contenuti. Sul secondo motivo ha confermato il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis ritenendo il fatto non di particolare tenuità (coinvolgimento di minorenne, modo di agire) e sussistente l'ostativo requisito dell'abitualità in ragione di precedenti penali specifici, applicando il criterio delle Sezioni Unite (Tushaj) secondo cui l'abitualità è integrata quando l'autore abbia commesso almeno due illeciti oltre quello in esame. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la valutazione sull'assenza di interesse ad impugnare: la presenza dell'aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n.4) ha reso impossibile un bilanciamento favorevole e l'interesse prospettato a ottenere attenuanti per possibili effetti futuri (riabilitazione, sorveglianza) è meramente potenziale e incerto. Ricorso rigettato e ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 110, 56, 624-bis cod.pen.

    art. 110, 56, 624-bis c.p.

    Il fatto è stato qualificato come tentato furto in abitazione: concorrendo più norme (concorso materiale e tentativo), la condotta di introdursi e rovistare è stata ritenuta sintomo del proposito di sottrarre, idonea ex ante ad integrare il tentativo.

  • art. 49 comma 2 cod.pen.

    Il collegio interpreta la norma in senso restrittivo: il reato impossibile per inesistenza dell'oggetto opera solo se l'oggetto è inesistente in rerum natura (inesistenza originaria/assoluta). La mera assenza temporanea o accidentale dell'oggetto non esclude il tentativo.

  • art. 131-bis cod.pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando il fatto non ha i requisiti di tenuità (modalità, intensità del dolo, coinvolgimento di minorenne) o quando sussiste l'abitualità della condotta; l'abitualità è valutata secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Tushaj).

  • art. 62 n.4 e 62 n.6 cod.pen.

    Le circostanze attenuanti richieste dalla ricorrente (se rilevabili) non sono state ritenute idonee a creare un interesse attuale all'impugnazione, poiché l'aggravante riconosciuta rende impossibile un bilanciamento favorevole; il riconoscimento eventuale delle attenuanti avrebbe solo effetti futuri e potenzialmente incerti.

  • art. 112 comma 1 n.4 cod.proc.pen.

    art. 112 comma 1 n.4 c.p.p.

    La menzione dell'aggravante da parte della corte territoriale è stata considerata ostativa alla prevalenza delle attenuanti nel bilanciamento, impedendo un diverso giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti.

  • art. 162-ter cod.proc.pen.

    Richiamata nel quadro storico della vicenda: una precedente errata qualificazione del fatto aveva portato a valutazioni sulla non procedibilità per risarcimento del danno, poi ritenute non correttamente applicate rispetto alla qualificazione come tentato furto.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. U, Tushaj; Sez.1/5 sentenze richiamate)

    Sez. U, n.13681/2016 (Tushaj); Sez.1 n.881/1970; Sez.5 n.84/1996; Sez.1 n.12407/2019

    Principi applicati: giudizio ex ante per il reato impossibile; definizione di abitualità per l'esclusione della causa di non punibilità (Tushaj); consolidata linea che l'oggetto inesistente solo in maniera originaria/assoluta esclude il reato.

Massime di principio

  • Il reato impossibile per inesistenza dell'oggetto opera solo se l'oggetto è inesistente in rerum natura in modo originario e assoluto; la temporanea o accidentale mancanza dell'oggetto non esclude la punibilità quando, ex ante, la condotta appare idonea a raggiungere il fine criminoso.
  • La valutazione della sussistenza del tentativo deve essere effettuata ex ante, cioè dalla prospettiva dell'agente al momento dell'azione: se era probabilmente presente l'oggetto del furto, il tentativo è integrato anche se poi l'azione non si conclude per cause impreviste.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa oltre che per l'intensità del dolo e la modalità del fatto, anche quando sussiste l'abitualità: ai fini dell'abitualità si applica il criterio indicato dalle Sezioni Unite (Tushaj), che richiede ulteriori illeciti oltre quello giudicato.
  • La presenza di aggravanti può rendere impossibile un diverso bilanciamento con attenuanti; chiedere l'annullamento della decisione principale solo per ottenere il riconoscimento di attenuanti che avrebbero effetti futuri e incerti (es. sulla riabilitazione) può essere ritenuto privo di interesse all'impugnazione.
  • Il coinvolgimento di soggetti vulnerabili (es. minorenni) o modalità più riprovevoli può incidere negativamente sulla valutazione della tenuità del fatto e sulla concessione di misure di non punibilità.

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