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Sentenza

Sentenza n. 2287/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - della DGC del comune di Tarquinia n. 8 del 28.06.2019, “Piano di lottizzazione convenzionato in località San Giorgio – Consorzio Villaggio lottisti San Giorgio – attuazione delle previsioni del PRG vigente per comprensorio di zona C – Espansione residenziale – adozione ai sensi della l.r. 36/1987 e ss.mm.”, pubblicata all'Albo pretorio dal 1 al 16 luglio 2019; - della DGC del comune di Tarquinia n. 29 del 25.07.2019, “Revoca della Deliberazione di Giunta Comunale del 25.01.2018 n. 13 avente ad oggetto Indirizzo per la pianificazione attuativa dei comprensori in località san Giorgio”. - della DGC del comune di Tarquinia n. 155 del 14.08.2020, “Piano di lottizza-zione convenzionato località San Giorgio – Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio – attuazione delle previsioni del PRG vigente per comprensorio di zona C – Espansione residenziale –approvazione ai sensi della l.r. 36/1987 e ss.mm.”, pubblicata all'Albo pretorio dal 14 al 29 agosto 2020, e di tutti gli allegati - di tutti i pareri, N.O. ed autorizzazioni presupposti, ed in particolare dei pareri Regione Lazio U247955 del 26.03.2020, usi civici, U392154 del 30.04.2020 di conformità paesaggistica, ex art. 16 l. 1150/1942; U95758 del 03.02.2020, valutazione di incidenza; - nonché in ogni caso di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non cogniti;

Giustizia amministrativa201913379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione del piano di lottizzazione convenzionato in località San Giorgio e revoca dell'atto di indirizzo per una variante speciale, nonché pareri e autorizzazioni presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la scelta del Comune di attuare le previsioni del PRG mediante un piano di lottizzazione di iniziativa privata, anziché mediante una variante speciale pubblica ai sensi della l.r. Lazio n. 28/1980. Hanno dedotto l'inversione dell'iter procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione della revoca della precedente deliberazione di indirizzo, la non conformità urbanistica e paesaggistica del piano, l'illegittimità o inattualità dei pareri ambientali e paesaggistici, nonché la mancata adesione di tutti i consorziati e la conseguente compressione dei diritti edificatori individuali. Hanno inoltre censurato il parere regionale di conformità e gli atti presupposti. Il Comune, pur non costituito, ha depositato una relazione tecnica e amministrativa in esecuzione di un'ordinanza istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. La controversia riguarda una scelta di pianificazione urbanistica riconducibile alla discrezionalità pianificatoria, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o insufficienza dell'istruttoria, senza sostituzione del giudice alle valutazioni amministrative. La lottizzazione convenzionata di iniziativa privata è stata ritenuta una modalità fisiologica di attuazione del PRG, essendo l'area già classificata dal piano vigente come zona residenziale di espansione da attuare mediante strumenti attuativi. La deliberazione del 2018 costituiva un mero atto di indirizzo politico-amministrativo, privo di efficacia esterna e non seguito dall'avvio formale della variante speciale; pertanto non sussisteva alcuna sequenza procedimentale vincolata né alcuna inversione procedimentale. La revoca dell'indirizzo è stata ritenuta adeguatamente motivata mediante il richiamo ai limiti applicativi della l.r. n. 28/1980 e agli oneri finanziari e organizzativi della pianificazione pubblica, senza profili di illogicità o contraddittorietà. È stato escluso un affidamento giuridicamente protetto dei ricorrenti, non essendovi provvedimenti favorevoli efficaci, convenzioni urbanistiche, accordi, atti formali di avvio o giudicati. Le censure urbanistiche, paesaggistiche e ambientali sono state ritenute generiche e non idonee a superare le risultanze dei pareri e delle valutazioni degli organi competenti; i pareri erano prossimi all'adozione e all'approvazione del piano e non risultavano sopravvenienze tali da imporne il rinnovo. Le contestazioni relative alla mancata adesione dei consorziati riguardano prevalentemente rapporti privatistici interni e non incidono, in assenza di prova di una lesione diretta e immediata, sulla legittimità della scelta pianificatoria. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune non costituito; le spese tra ricorrenti e Consorzio sono state compensate.

Norme richiamate

  • l.r. Lazio n. 28/1980

    La variante speciale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi abusivi non costituiva, nel caso concreto, un procedimento formalmente avviato né un'opzione vincolante per il Comune.

  • l.r. Lazio n. 36/1987, art. 1-bis

    Il parere regionale di conformità è stato ritenuto parte del procedimento di approvazione del piano e non è stato superato dalle contestazioni generiche dei ricorrenti.

  • l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 16

    Il riferimento all'articolo riguarda uno dei pareri presupposti censurati, senza che il testo sviluppi una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • La scelta tra diversi strumenti di pianificazione attuativa, quando l'area è già disciplinata dal piano regolatore generale e non sussistono vincoli normativi specifici, appartiene alla discrezionalità pianificatoria dell'amministrazione e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo.
  • Un atto comunale di mero indirizzo politico-amministrativo, privo di efficacia esterna e non seguito dall'avvio formale del procedimento pianificatorio, non consolida una posizione giuridica soggettiva né impone all'amministrazione di proseguire l'iter indicato; l'amministrazione può rivalutarlo o superarlo con motivazione non irragionevole.
  • La tutela dell'affidamento in materia urbanistica presuppone una posizione consolidata derivante, tra l'altro, da un provvedimento favorevole efficace, una convenzione urbanistica, un accordo, un formale avvio procedimentale rilevante o un giudicato; la mera inclusione di un'area in un'ipotesi pianificatoria o in un atto di indirizzo non è sufficiente.
  • Il sindacato sulle valutazioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali resta circoscritto alla verifica di manifesta illogicità, travisamento, violazione di norme cogenti e adeguatezza dell'istruttoria; il mero dissenso tecnico o la preferenza per una diversa soluzione pianificatoria non fondano l'annullamento.
  • Le controversie sulla partecipazione dei consorziati e sulla titolarità o distribuzione dei diritti edificatori appartengono, di regola, ai rapporti interni privatistici e non incidono sulla legittimità della pianificazione comunale, salvo la dimostrazione di una lesione diretta e immediata di una posizione giuridica qualificata.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniPiani regolatori e variantiVincoli e piani paesaggisticiVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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