Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00923/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la statuizione della CTR che aveva riconosciuto la definitività dell’accertamento e la legittimità delle cartelle di pagamento emesse nei confronti degli ex soci della società estinta. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2004 notificato a una società in nome collettivo già cancellata dal registro delle imprese. Successivamente, in pendenza del giudizio, furono notificate ai soci due cartelle di pagamento per il debito tributario della società. La CTR aveva ritenuto inammissibile il ricorso originario proposto dalla società estinta, con conseguente definitività dell’accertamento e legittimità delle cartelle verso i soci. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge per non avere la CTR rilevato la nullità dell’avviso di accertamento notificato a una società già estinta, sostenendo che tale nullità si riverberasse anche sulle cartelle a loro carico. Con il secondo motivo, in via subordinata, hanno dedotto la violazione delle norme sulla responsabilità dei soci per i debiti sociali, contestando che potessero rispondere per IRAP e IVA e comunque secondo le ordinarie modalità di riscossione. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, affermando che la nullità della notifica dell’avviso alla società estinta è deducibile dai soli soci, i quali succedono ex lege alla società, e non dalla società stessa; inoltre tale vizio non può essere rilevato d’ufficio in sede impugnatoria, ma deve essere fatto valere da chi vi abbia interesse. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito e, in ogni caso, infondato, poiché per la società in nome collettivo estinta i soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali, inclusi quelli tributari, e l’Amministrazione può notificare direttamente a essi la cartella anche senza previa notifica dell’avviso di accertamento, restando salvaguardato il diritto di difesa tramite impugnazione dell’atto presupposto o della cartella.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale evocata per censurare violazioni di legge sostanziale commesse dalla sentenza impugnata.

  • art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione asseritamente violata in tema di nullità dell’atto amministrativo, ma la Corte non ne ha fondato l’accoglimento.

  • art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell’avviso di accertamento; la Corte ha escluso che il vizio potesse essere fatto valere nei termini prospettati.

  • art. 31, comma 4, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    richiamato nel primo motivo per analogia con le nullità rilevabili nel processo amministrativo, ma ritenuto non decisivo nel giudizio tributario impugnatorio.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato nel secondo motivo in tema di responsabilità dei soci per i debiti sociali, ma la Corte ha affermato la responsabilità illimitata dei soci di s.n.c. estinta per tutti i debiti tributari.

  • art. 2312 c.c.

    richiamato per la disciplina degli effetti della cancellazione della società e della responsabilità dei soci; la Corte ha confermato la successione dei soci nei debiti sociali della società estinta.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    utilizzato per affermare che il socio può contestare l’atto presupposto anche impugnando la cartella o l’avviso di mora, quando non abbia potuto impugnare direttamente l’avviso di accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento a una società già estinta non può essere fatta valere dalla società stessa, ma solo dai soci che ne sono successori ex lege e che abbiano interesse a dedurla.
  • La nullità della notifica dell’atto impositivo a una società cancellata non è oggetto di rilievo officioso nel processo impugnatorio, ma costituisce un motivo di impugnazione da proporre dalla parte legittimata.
  • Per le società in nome collettivo estinte, i soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali, inclusi i debiti tributari di qualsiasi natura, sicché l’Amministrazione può agire direttamente nei loro confronti.
  • La notifica della cartella di pagamento ai soci è legittima anche in mancanza di previa notifica a essi dell’avviso di accertamento, purché sia garantita la possibilità di impugnare l’atto presupposto o la cartella stessa ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
  • In cassazione non possono essere esaminati motivi che presuppongano questioni non dedotte nei gradi di merito, quando la sentenza impugnata evidenzi una diversa base difensiva non specificamente riproposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.