Cassazione Penale, Sentenza n. 3095/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto errore di fatto/materiale nella sentenza della Corte di cassazione del 20/08/2024: il difensore contestava che la Corte non avrebbe valutato correttamente il termine di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p. nel calcolo della durata della custodia cautelare patita nella fase anteriore, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 299/2005, e sosteneva che la diversa interpretazione dell'art. 303, comma 2, in relazione al comma 1, lett. c), n. 3) avrebbe comportato un esito diverso. Il ricorso è stato successivamente rinunciato in data 12/11/2024.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: oltre alla rinuncia espressa, la Corte ha rilevato che il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo a favore del condannato dopo pronuncia irrevocabile e non può essere usato per correggere decisioni della Corte di cassazione che non siano pronunce a stabilizzare il giudicato (per es., provvedimenti in fase cautelare). Pertanto il ricorso era ab origine inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Articolo richiamato come parametro procedurale in relazione al ricorso proposto; la sentenza è resa sul ricorso ex art. 311 nella fase descritta
art. 303 cod. proc. pen. (commi 1, 2 e 4, lett. c), n. 3))
La Corte ha interpretato il comma 2 come norma che, in caso di annullamento con rinvio, fa decorrere "di nuovo" per intero il termine di fase dalla data della sentenza di annullamento con rinvio (qui 21/02/2024). Il comma 4 è stato ritenuto termine massimo invalicabile determinato in base alla pena edittale e non alternativo al comma 2.
art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente sulla durata della custodia nella fase anteriore; la Corte non ha accolto la contestazione perché il rimedio invocato (art. 625-bis) non è idoneo per correggere decisioni di cassazione in materia cautelare.
art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma restrittivamente: il rimedio per la correzione di errore materiale o di fatto è previsto solo in favore del condannato dopo pronuncia irrevocabile; non è utilizzabile per impugnare decisioni della Corte di cassazione riguardanti provvedimenti ante iudicatum o misure cautelari.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare l'inammissibilità dei motivi non previsti dalla norma che disciplina il rimedio (art. 625-bis).
Sentenza Corte costituzionale n. 299/2005
Richiamata dal ricorrente per sostenere la corretta computazione del periodo pregresso di custodia; la Corte di cassazione non ha però ritenuto risolvibile la questione con il rimedio invocato.
Sez. U., n. 13199 del 21/07/2016 (Nunziata)
La giurisprudenza di Sezioni Unite è stata richiamata per affermare che il rimedio di correzione di errore non può essere esteso alle decisioni che non stabilizzano il giudicato e che riguardano procedimenti ante iudicatum (misure cautelari, misure di prevenzione, ecc.).
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 2)
Richiamato rispetto all'entità della pena edittale (massimo superiore a 20 anni) per il calcolo del termine massimo di custodia ex art. 303, comma 4.
Massime di principio
- Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. per la correzione di errore materiale o di fatto è riservato al condannato dopo pronuncia irrevocabile; non è utilizzabile per impugnare decisioni della Corte di cassazione che non stabilizzano il giudicato (es. provvedimenti cautelari, ante iudicatum).
- In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ai fini dei termini di fase la decorrenza del termine si riapre e decorre nuovamente dalla data della sentenza di annullamento con rinvio (art. 303, comma 2), salvo il rispetto del termine massimo di cui al comma 4.
- Il termine massimo di durata della misura cautelare previsto dall'art. 303, comma 4, è un limite invalicabile determinato in base alla pena edittale e non va confuso o sostituito con i termini di fase previsti dal comma 2.
- Per contestare il calcolo della durata della custodia cautelare e l'applicazione di specifici termini (es. art. 304, comma 6), occorre utilizzare i rimedi processuali idonei previsti dalla legge; il ricorso ex art. 625-bis non è lo strumento adeguato se non ricorrono i presupposti normativa (condanna irrevocabile).
- La rinuncia espressa al ricorso estingue il gravame, ma quando il rimedio è ab origine inammissibile la pronuncia di inammissibilità può essere resa anche indipendentemente dalla rinuncia; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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