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Sentenza

Sentenza n. 4678/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 2213/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.04.2024;

Giustizia amministrativa202505189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2213/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 2.500 euro sulla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 30 aprile 2024 e notificata al Ministero il 15 maggio 2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto all'accredito di complessivi 2.500 euro sulla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. Il ricorso si fondava sul mancato adempimento del Ministero al momento della sua proposizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente ha documentato che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva eseguito la sentenza e la pretesa era stata integralmente soddisfatta. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. La condanna alle spese è giustificata dall'inadempimento non controverso al momento della presentazione del ricorso; nella liquidazione sono stati considerati il valore contenuto della controversia, la natura minima e stereotipata delle attività difensive e l'adempimento tardivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa di parte ricorrente integralmente soddisfatta.

    Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa nelle more del processo comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo da parte dell'amministrazione nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'inadempimento dell'amministrazione sussisteva al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, la successiva esecuzione tardiva non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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