Cassazione Penale, Sentenza n. 22247/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pascone ha impugnato il rigetto, disposto dal Magistrato di sorveglianza e confermato dal Tribunale di sorveglianza, della sua istanza di concessione di un permesso premio. L'istanza era stata respinta sulla base del parere negativo della Direzione Distrettuale Antimafia e della relazione di sintesi aggiornata: il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 4‑bis ord. pen. anche ai reati commessi anteriormente alla riforma (argomentando sulla giurisprudenza costituzionale), ha evidenziato la mancanza della prova dell'adempimento o dell'assoluta impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria richieste dalla normativa vigente, e ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta dal detenuto circa la revisione critica del proprio percorso e l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Il ricorrente ha dedotto, in cassazione, violazione del principio di irretroattività e vizi di motivazione e di mancata valutazione delle circostanze concrete (assenza di fatti successivi al 1988, breve periodo richiesto, luogo di fruizione a Sulmona, positivo percorso carcerario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di permesso premio. Ha ritenuto applicabile l'art. 4‑bis anche alle esecuzioni relative a fatti anteriori all'introduzione della disciplina, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ammette l'efficacia temporale delle norme sul trattamento penitenziario purché non mutino radicalmente la natura della pena. Ha inoltre sottolineato che, secondo la nuova formulazione dell'art. 4‑bis, comma 1‑bis (modifiche del 2022), per i reati ostativi di prima fascia il richiedente deve dimostrare l'adempimento o l'assoluta impossibilità di adempiere le obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria e deve allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria, idonei ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte ha osservato che tali profili non sono stati adeguatamente provati da Pascone e che la valutazione sulla mancata revisione critica del comportamento deviante è coerente con la giurisprudenza di legittimità: tale elemento, unitamente alla carenza di prova sull'adempimento degli obblighi civili, è stato sufficiente per confermare il diniego del permesso.
Norme richiamate
art. 4‑bis ordinamento penitenziario
Applicata anche alle condanne per fatti anteriori alla sua introduzione, salvo che la norma determini una trasformazione radicale della natura della pena; impone specifici requisiti (adempimento obbligazioni civili o impossibilità, elementi specifici per escludere collegamenti con organizzazioni criminali, iniziative a favore delle vittime) per la concessione dei benefici ai reati ostativi
art. 30‑ter ordinamento penitenziario
Disciplina i permessi premio, richiedendo oltre alla regolare condotta l'assenza di pericolosità sociale; la Corte richiama che la mancata revisione critica del comportamento deviante può impedire la concessione del permesso
art. 25 Cost.
Riferimento al divieto di applicazione retroattiva di norme penali sfavorevoli ove la modifica determini una sostanziale alterazione della pena; la Corte costituzionale e la Cassazione distinguono tra modifiche che alterano radicalmente la natura della pena e mere condizioni più gravose di accesso ai benefici
art. 27, terzo comma, Cost.
Richiama il principio di finalismo rieducativo della pena come parametro per valutare la compatibilità del diniego di benefici con la funzione rieducativa
art. 117 Cost.
Richiamo alla conformità dell'interpretazione nazionale agli obblighi internazionali e sovranazionali (citato in relazione alle questioni di compatibilità con la CEDU)
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente con riferimento al principio di non retroattività della legge penale più grave; la Corte ha ritenuto che la normativa sul trattamento penitenziario possa essere applicata alle esecuzioni in corso se non trasforma radicalmente la pena
Massime di principio
- La disciplina più rigorosa sui benefici penitenziari (art. 4‑bis) può trovare applicazione anche per reati commessi anteriormente alla sua introduzione, purché non imponga una trasformazione sostanziale della pena che la renda diversa da quella prevista al momento del fatto (principio tempus regit actum con limiti costituzionali).
- Per i permessi premio richiesti da detenuti condannati per reati ostativi di prima fascia, il richiedente ha l'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiere; la mancanza di tale prova è motivo decisivo di diniego.
- Non basta la mera buona condotta carceraria: occorrono elementi specifici, diversi e ulteriori che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino di tali collegamenti (allegazioni documentate, iniziative riparatorie, informativa sociale e patrimoniale).
- Lo standard probatorio richiesto per dimostrare l'assenza di collegamenti attuali non è l'oltre ogni ragionevole dubbio; resta tuttavia a carico del detenuto l'onere di fornire allegazioni specifiche e prove che confutino la presunzione relativa di perdurante collegamento con il contesto criminale.
- La valutazione giudiziaria è fondata su relazione di sintesi, pareri investigativi (es. DNA) e accertamenti su condotta, posizione associativa, notizie di reati o misure sopravvenute e condizioni patrimoniali: questi elementi possono prevalere sul percorso intramurario positivo se non corredati dalle prove richieste dalla normativa 4‑bis.
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