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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 2613 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'A.D. impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione della CTP favorevole alla contribuente, la quale aveva ottenuto l'annullamento della cartella di pagamento per sanzioni amministrative tributarie in materia di accise su gas metano. L'appello dell'A.D. mirava a censurare: (i) la ritenuta legittimazione passiva dell'ente impositore (A.E.) e non del concessionario (Equitalia), deducendo vizio di legittimazione; (ii) la valutazione dei termini di decadenza e prescrizione: la CTR aveva applicato il D.P.R. n. 602/1973, art. 25 (per la decadenza) e l'art. 15 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) per la prescrizione, mentre l'A.D. sosteneva dovesse applicarsi il D.Lgs. n. 472/1997, art. 20, norma generale sulle sanzioni amministrative tributarie.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo (difetto di legittimazione passiva) ritenendo corretta la regola secondo cui la legittimazione passiva appartiene all'ente titolare del credito e non esclusivamente al concessionario, e che il concessionario, se citato, deve chiamare in giudizio l'ente se vuole evitare di subire l'esito della lite. Ha invece accolto il secondo motivo: la CTR ha applicato erroneamente la normativa sulla decadenza/prescrizione; la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie è quella del D.Lgs. n. 472/1997, art. 20, che distingue il termine di decadenza (contestazione/irrogazione, comma 1) dal termine prescrizionale per la riscossione (comma 3). Poiché nella specie l'atto di contestazione era divenuto definitivo per acquiescenza, non rileva più il termine di decadenza di cui al comma 1 ma solo il termine prescrizionale di cui al comma 3. Perciò la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al profilo accolto e la causa rinviata alla CTR Marche in diversa composizione per nuovo esame; le spese del giudizio di legittimità sono regolate in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20

    L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione; il diritto alla riscossione si prescrive in cinque anni e l'impugnazione interrompe la prescrizione.

    La Corte ha affermato l'applicabilità generale dell'art. 20 alle sanzioni amministrative tributarie (anche in materia di accise). Distinzione netta tra termine di decadenza per la contestazione/irrogazione (comma 1) e termine prescrizionale per la riscossione (comma 3). Se l'atto di contestazione è divenuto definitivo per acquiescenza, rileva il solo termine prescrizionale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (decadenza dal procedimento di riscossione a mezzo cartella).

    La CTR aveva richiamato l'art. 25 per la decadenza della riscossione; la Cassazione ha ritenuto invece che, per le sanzioni tributarie, prevale la disciplina specifica e generale del D.Lgs. 472/1997, art. 20, e pertanto l'applicazione dell'art. 25 non fosse corretta nella specie.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15 (TUA)

    Norme relative ad imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni (prescrizione quinquennale richiamata dalla CTR).

    La CTR aveva invocato l'art. 15 TUA per la prescrizione delle accise; la Cassazione ha prevalso sull'applicazione della disciplina generale delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997) che regola specificamente termini di decadenza e prescrizione per le sanzioni tributarie.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    Citando l'art. 10 (vezzo interpretativo), il ricorrente contestava la legittimazione passiva; la Corte ha ritenuto infondato il motivo di legittimazione in quanto la controversia verteva sulla decadenza/prescrizione del diritto tributario e non su vizi esclusivi della cartella che avrebbero fatto intervenire il solo concessionario.

Massime di principio

  • Per le sanzioni amministrative tributarie la disciplina di riferimento è quella del D.Lgs. n. 472/1997 (art. 20) salvo diverse disposizioni speciali: va distinta la decadenza per la contestazione/irrogazione dal termine prescrizionale per la riscossione.
  • Se l'atto di contestazione è divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente, non opera più il termine di decadenza per la contestazione (comma 1) e resta rilevante solo il termine prescrizionale per la riscossione (comma 3).
  • La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario; il concessionario che venga chiamato in giudizio deve tempestivamente chiamare in causa l'ente se intende sottrarsi all'esito della lite.
  • L'impugnazione dell'atto di irrogazione interrompe la prescrizione della riscossione; pertanto, il decorso della prescrizione può essere sospeso fino alla definizione del procedimento impugnatorio.
  • In contenziosi sulla riscossione di sanzioni tributarie è necessario verificare quale norma (disciplina generale delle sanzioni vs. norme speciali delle imposte) sia formalmente ed effettivamente applicabile ratione temporis e ratione materiae prima di decidere su decadenza o prescrizione.

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