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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5545/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La CFIN SRL ha impugnato in cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP (1.07.2024) sulle quote sociali, sull'intero patrimonio aziendale e su rapporti finanziari di società (tra cui Calabra Maceri Servizi SPA). Con un unico motivo la ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che, in quanto terza interessata, poteva contestare la sussistenza dei presupposti del sequestro (fumus commissi delicti e periculum in mora) e lamentava omessa motivazione del tribunale rispetto a tali profili

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, prima dell'udienza, il difensore della ricorrente ha depositato formale rinuncia all'impugnazione (art. 589, comma 2 c.p.p.) attestando il sopravvenuto dissequestro (22.01.2025). Per tale sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. La Corte ha inoltre richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa per le ammende

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p., comma 1

    norma che consente il sequestro preventivo nell'ambito delle indagini, applicata per disporre il vincolo sulle quote sociali, sul patrimonio aziendale e sui rapporti finanziari della società

  • art. 452‑quaterdecies c.p.

    norma penale che definisce il reato oggetto delle indagini, il quale ha giustificato l'adozione del sequestro preventivo nei confronti di beni ritenuti strumentali o profitto del reato

  • art. 589 c.p.p., comma 2

    disciplinando la rinuncia all'impugnazione, è stata invocata per qualificare la dichiarazione depositata dal difensore come causa di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

  • Giurisprudenza (Cass. Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549‑01)

    principio richiamato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e il versamento alla Cassa per le ammende

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'interesse del ricorrente (es. per dissequestro), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • La rinuncia formale all'impugnazione resa ai sensi dell'art. 589 c.p.p. integra causa di inammissibilità e impedisce alla Corte di entrare nel merito
  • La perdita dell'interesse non imputabile al ricorrente (p.es. perché il bene è stato restituito) non configura soccombenza: in tali ipotesi la giurisprudenza esclude la condanna alle spese processuali e il versamento di somme alla Cassa per le ammende
  • Il ruolo di 'terza interessata' non toglie in astratto la possibilità di contestare la sussistenza dei presupposti del sequestro, ma l'efficacia pratico‑processuale del gravame può comunque venire meno se sopravvengono eventi che eliminano l'interesse (dissequestro, rinuncia)
  • In situazioni analoghe è opportuno valutare tempestivamente se proseguire il gravame dopo un dissequestro: se l'interesse è sopravvenutamente venuto meno, mantenere il ricorso espone solo a valutare gli effetti procedurali (inammissibilità vs. merito)
  • Quando si impugna un sequestro, è essenziale documentare con cura il fumus e il periculum; tuttavia, tali questioni diventano inutili se il provvedimento cautelare viene revocato prima della decisione sull'impugnazione

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