Cassazione Penale, Sentenza n. 37213/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'indennizzo per la detenzione ritenuta ingiusta in relazione a un procedimento nel quale era imputato per associazione mafiosa e estorsione aggravata (richiamata l'art. 7 L. 203/91) e successivamente assolto con sentenza irrevocabile del 05/05/2017 per non avere commesso il fatto. La Corte d'appello di Catanzaro, con ordinanza del 19/01/2021, ha rigettato l'istanza di equa riparazione ritenendo sussistenti comportamenti gravemente colposi del Rizzuto, consistiti in assidua frequentazione di esponenti di vertice di una consorteria mafiosa (in particolare incontri e conversazioni captate, con riferimento a esponenti quali Ciampà Gaetano e altri affiliati). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza davanti alla Corte di cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice della riparazione non poteva avvalersi di circostanze escluse in sede di accertamento e lamentando la carenza del nesso causale tra le condotte ascritte e la detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati. Ha confermato che il giudice della riparazione deve valutare "ex ante" se le condotte del richiedente erano idonee a creare nella autorità inquirente una ragionevole apparenza di coinvolgimento nel reato, non se tali condotte integrino materialmente il reato. La Corte ha ritenuto logico e coerente l'accertamento della Corte d'appello secondo cui le frequentazioni ambigue e le conversazioni intercettate erano idonee a integrare un comportamento gravemente imprudente e a contribuire, con efficacia sinergica, all'adozione del provvedimento restrittivo. Non sono emerse circostanze escluse dall'assoluzione che impediscano l'uso di quei fatti nel giudizio di riparazione. È stato quindi affermato il nesso causale implicito tra le condotte gravemente colpose e la detenzione. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
Norma richiamata per individuare i delitti contestati (partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata); nel giudizio di riparazione serve a contestualizzare le imputazioni alla base della detenzione.
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 (Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222263)
Principio secondo cui il giudizio di riparazione richiede una valutazione "ex ante": non si accerta se la condotta fosse penalmente rilevante, ma se essa era idonea a creare la falsa apparenza della configurabilità di un illecito tale da giustificare la detenzione.
Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, Rv. 258610
Orientamento secondo cui le "frequentazioni ambigue" con soggetti coinvolti in traffici illeciti, non giustificate da rapporti di parentela e poste in essere con consapevolezza del loro coinvolgimento, possono costituire comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
Massime di principio
- Nel giudizio per equa riparazione si valuta "ex ante" se il comportamento del richiedente fosse idoneo a creare nella autorità inquirente la ragionevole apparenza di essere coinvolto in attività illecite; non si tratta di riconsiderare integralmente l'accertamento penale.
- Le "frequentazioni ambigue" con esponenti di organizzazioni criminali, quando non giustificate e realizzate con consapevolezza del coinvolgimento di quei soggetti in attività illecite, possono costituire grave colpa e ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
- Il giudice della riparazione non può basarsi su circostanze espressamente escluse dall'accertamento di merito, ma può utilizzare fatti non smentiti dall'assoluzione (es. intercettazioni o incontri non negati nella sentenza di merito).
- È necessario dimostrare un nesso causale tra le condotte colpose del richiedente e l'adozione della misura restrittiva: le condotte devono essere state idonee a influenzare la decisione dell'autorità procedente.
- Per massimizzare le possibilità di ottenere l'indennizzo, il richiedente dovrebbe documentare e spiegare le frequentazioni ambigue con elementi che ne giustifichino l'innocenza, contestare il nesso causale e dimostrare che la misura restrittiva si fondava su elementi indipendenti dalle sue condotte.
- La soccombenza nel giudizio di riparazione può comportare condanna alle spese e alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
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