Sentenza n. 492/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti a firma del Responsabile dell’Area VI Edilizia Privata – Pianificazione urbanistica del Comune di S. Agata di Militello: 1) nota prot. n. 22057 del 26.6.2025; 2) nota prot. n. 28749 del 26.8.2025; 3) nota prot. n. 31530 del 18.9.2025 (recante data 16.9.2025); 4) di ogni altro atto connesso, antecedente o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali recanti il diniego e le successive ragioni ostative alla SCIA per la ristrutturazione, il recupero funzionale e l'adeguamento di un opificio da destinare ad attività commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato tre note dell'Area VI Edilizia Privata – Pianificazione urbanistica del Comune, contestando il mancato accoglimento della SCIA presentata il 23 aprile 2025 e il mancato riconoscimento della formazione del silenzio-assenso. Ha dedotto sviamento di potere, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale e violazione o erronea applicazione dell'art. 69 delle NTA del PRG, dell'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 10 della legge regionale n. 37/1985, dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2016 e dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avesse progressivamente modificato e integrato le ragioni ostative; che il termine per l'esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA fosse decorso; che l'immobile, costruito anteriormente al 1976, potesse beneficiare della disciplina regionale derogatoria sui cambi di destinazione d'uso senza variante urbanistica; che l'intervento non comportasse aumento di volumetria né impegno di aree pertinenziali eccedenti gli standard; che la zona fosse comunque compatibile con l'uso commerciale; e che le carenze documentali relative ai compensi professionali, agli oneri concessori, ai diritti di istruttoria e agli standard urbanistici non potessero giustificare il diniego. Il Comune ha sostenuto la legittimità degli atti, richiamando la destinazione D2 dell'area, il mutamento urbanisticamente rilevante di destinazione d'uso, la scadenza del piano di urbanistica commerciale, l'incompletezza documentale e la necessità di maggiori aree pertinenziali rispetto agli standard.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato le tre note impugnate, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Ha anzitutto escluso la violazione del termine di trenta giorni prospettata dalla società: la SCIA, essendo alternativa al permesso di costruire, è sottratta al regime ordinario dell'art. 19 della legge n. 241/1990; decorso il termine, l'Amministrazione conserva il potere di inibire e rimuovere gli effetti della segnalazione senza essere vincolata alle condizioni dell'art. 21-nonies. Ha inoltre ritenuto legittima, in sé, la progressiva esposizione delle ragioni ostative nelle tre note, in risposta alle osservazioni via via formulate dalla società. Nel merito, ha ritenuto illegittimo il richiamo al contrasto con la destinazione urbanistica e all'art. 10 della legge regionale n. 37/1985, poiché l'art. 26 della legge regionale n. 16/2016 consente, per le costruzioni realizzate anteriormente al 1976 e senza alterazione dei volumi assentiti, il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici, nei limiti previsti dalla norma. Poiché il Comune non aveva contestato né l'anteriorità della costruzione al 1976 né l'assenza di alterazioni volumetriche, l'ultima ragione ostativa, relativa alla necessità di impegnare aree pertinenziali superiori agli standard urbanistici, avrebbe dovuto essere sorretta da una motivazione tecnica specifica e verificabile. La motivazione è stata invece ritenuta insufficiente, anche perché la relazione tecnica prodotta dalla società non è stata efficacemente contrastata dal Comune. Il TAR ha inoltre ritenuto carente l'istruttoria sulle attestazioni relative ai compensi professionali, agli oneri concessori e ai diritti di istruttoria: tali profili non potevano costituire automaticamente ragioni ostative, e l'Amministrazione avrebbe dovuto approfondire la situazione o consentire le necessarie integrazioni documentali, secondo buona fede e collaborazione. Ha infine escluso che l'assenza di documentazione sugli standard urbanistici potesse essere introdotta per la prima volta negli scritti difensivi, trattandosi di integrazione postuma della motivazione. I restanti motivi sono stati assorbiti. Spese di lite compensate, con obbligo del Comune di rifondere il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
Il regime ordinario della SCIA, compreso il termine per l'esercizio dei poteri inibitori, non si applica alle segnalazioni edilizie alternative o sostitutive del permesso di costruire.
art. 21-nonies l. 241/1990
Per la SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire, l'Amministrazione può intervenire dopo la scadenza del termine ordinario senza essere vincolata alle condizioni proprie dell'annullamento d'ufficio previste da tale disposizione.
art. 5, comma 2, lett. c), d.l. 70/2011, convertito dalla l. 106/2011
Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire
La disposizione esclude dal regime dell'art. 19 l. 241/1990 le DIA o SCIA edilizie alternative o sostitutive del permesso di costruire.
art. 26 l.r. Sicilia 16/2016
Sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva artigianale ovvero commerciale, e di servizi a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti.
La norma ha portata generale e derogatoria: per le costruzioni anteriori al 1976 consente il cambio di destinazione d'uso senza variante urbanistica, purché non siano alterati i volumi assentiti e salvo il caso di interventi che richiedano aree pertinenziali superiori agli standard urbanistici.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
L'Amministrazione deve agire secondo buona fede e collaborazione, evitando formalismi eccessivi e consentendo, quando occorra, le necessarie integrazioni documentali.
art. 31, comma 1, l.r. Sicilia 23/2021
Il pagamento delle spettanze professionali concordate nel contratto o in atto equipollente non può essere posto a fondamento automatico del diniego senza un'adeguata verifica del rapporto tra le parti private.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dalle parti in relazione al mutamento urbanisticamente rilevante di destinazione d'uso, ma il TAR ha deciso la controversia principalmente sulla base della disciplina speciale regionale dell'art. 26 l.r. Sicilia n. 16/2016.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e consentire al destinatario l'effettivo esercizio della tutela.
Massime di principio
- La SCIA edilizia alternativa o sostitutiva del permesso di costruire è sottratta al regime ordinario dell'art. 19 l. 241/1990; decorso il termine ordinario, l'Amministrazione conserva il potere di inibire o rimuovere gli effetti della segnalazione senza essere vincolata ai presupposti dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990.
- La disciplina dell'art. 26 l.r. Sicilia n. 16/2016 ha portata generale e derogatoria: per le costruzioni realizzate anteriormente al 1976, il cambio di destinazione d'uso è ammesso senza variante urbanistica quando non alteri i volumi assentiti, salvo che l'intervento richieda l'impegno di aree pertinenziali superiori agli standard urbanistici previsti per la nuova destinazione.
- Quando l'Amministrazione nega l'applicazione della disciplina derogatoria regionale sostenendo che siano necessarie aree pertinenziali eccedenti gli standard urbanistici, deve indicare specificamente, con dati e valutazioni tecniche verificabili, quali aree ulteriori siano necessarie e perché; un'affermazione generica è viziata per difetto di motivazione.
- Le carenze documentali relative a compensi professionali, oneri concessori o diritti di istruttoria non possono costituire automaticamente ragioni ostative al titolo edilizio se non incidono sui presupposti sostanziali dell'intervento; l'Amministrazione deve svolgere un'adeguata istruttoria e, ove possibile, consentire la regolarizzazione o l'integrazione documentale secondo buona fede e collaborazione.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata per la prima volta negli scritti difensivi dell'Amministrazione; le ragioni ostative devono risultare dall'atto impugnato in forma sufficientemente chiara e completa da consentire al destinatario di comprenderle e contestarle.
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