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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31026/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per tentato furto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la condanna per tentato furto. Il ricorso articolava due motivi principali: da un lato, si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, si censurava la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché costruiti come mera trascrizione di passaggi giurisprudenziali, senza indicare specificamente i vizi della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la questione dell'art. 131-bis c.p. era inammissibile anche perché nuova, non risultando dedotta con l'atto di appello; pertanto non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione, trattandosi di questione non devoluta al giudice di secondo grado e non rilevabile d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La questione della particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con specifico motivo di appello, salvo che si tratti di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibile in precedenza.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice di appello non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione, salvo eccezioni per questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproduzione di massime o passaggi giurisprudenziali senza un confronto concreto con la motivazione della sentenza impugnata e senza l'indicazione del vizio denunciato.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere tempestivamente proposta nei gradi di merito, non potendo essere introdotta per la prima volta in cassazione se la relativa questione non è stata devoluta al giudice di appello.
  • La mancata deduzione in appello di una specifica censura comporta l'inammissibilità della sua proposizione in cassazione quando il giudice di secondo grado ha correttamente omesso di pronunciarsi su un punto non devoluto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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