Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15845/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato irricevibile per tardività, inammissibile e comunque infondato il ricorso contro l’aggiudicazione del Lotto 3 e gli atti connessi, inclusa la stipula del contratto

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

AMA aveva indetto una procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura di calzature destinate al proprio personale operativo. Per il Lotto 3 risultava aggiudicataria St Protect S.r.l., mentre Safe S.r.l. si classificava seconda. La lex specialis imponeva il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e prevedeva che l’aggiudicataria producesse, ai fini della stipula del contratto, la documentazione comprovante tale rispetto, a pena di caducazione degli effetti dell’aggiudicazione. Safe presentava una prima istanza di accesso il 17 settembre 2024, il giorno successivo alla comunicazione dell’aggiudicazione, e una seconda istanza il 7 ottobre 2024, specificamente riferita alla documentazione post-aggiudicazione e alla comprova dei CAM. La documentazione relativa ai CAM veniva ostesa l’8 novembre 2024; il contratto veniva stipulato il 25 novembre 2024; il ricorso era notificato il 9 dicembre 2024. Il TAR riteneva il ricorso tardivo, considerando tempestiva soltanto la prima istanza di accesso e non la seconda, e riteneva inoltre che le verifiche sui CAM riguardassero una fase successiva all’aggiudicazione, non idonea a incidere sulla sua legittimità. In appello Safe deduceva: l’erroneità della declaratoria di irricevibilità, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla piena conoscenza della documentazione sui CAM; l’erroneità delle statuizioni di inammissibilità e infondatezza, sostenendo che la verifica dei CAM fosse propedeutica alla stipula e potesse determinare la caducazione dell’aggiudicazione; la riproposizione, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., delle censure relative alla violazione dei CAM e dei motivi aggiunti riguardanti la documentazione di collaudo.

La decisione

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma integralmente la sentenza del TAR. La Corte ribadisce che, nelle controversie in materia di gara, l’istanza di accesso può determinare una dilazione temporale del termine per impugnare quando i motivi dipendono dalla conoscenza di documenti completativi dell’offerta o delle giustificazioni, ma soltanto se l’istanza è proposta tempestivamente entro quindici giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. La prima istanza di Safe era tempestiva, ma la seconda, specificamente riferita alla documentazione post-aggiudicazione e ai CAM, era stata presentata il 7 ottobre 2024, oltre il termine di quindici giorni. Non era quindi possibile far decorrere il termine dalla data dell’ostensione dell’8 novembre 2024. Poiché il ricorso era stato notificato dopo 84 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, la declaratoria di irricevibilità era corretta. Il Consiglio di Stato condivide inoltre, senza ravvisare contraddizione, la ricostruzione subordinata del TAR secondo cui, se la lex specialis colloca la comprova dei CAM in una fase successiva all’aggiudicazione e la configura come adempimento richiesto ai fini della stipula, la relativa questione riguarda eventualmente la decadenza dall’aggiudicazione e le conseguenze sulla stipula del contratto, non l’illegittimità originaria dell’aggiudicazione. L’appellante è condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori in favore della stazione appaltante e in euro 4.000 oltre accessori in favore dell’aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Base normativa della procedura aperta indetta dalla stazione appaltante.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla disciplina di gara per la comunicazione dell’aggiudicazione.

  • art. 21 del disciplinare di gara

    Con la comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 90, comma 1, del Codice, AMA richiederà all’aggiudicatario di ciascun Lotto, ai fini della stipula del Contratto, la produzione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione … della seguente documentazione, firmata digitalmente: […] 5. comprova del rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi.

    La comprova dei CAM era richiesta all’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto, in una fase successiva alla comunicazione dell’aggiudicazione.

  • art. 8 del capitolato tecnico

    I Prodotti dovranno rispettare i CAM di riferimento. In particolare, tutti i prodotti offerti e consegnati dovranno rispettare le seguenti Specifiche Tecniche di cui all’art. 2.3 dei CAM, come di seguito esplicitato…

    La disciplina tecnica imponeva il rispetto dei CAM sia per i prodotti offerti sia per quelli consegnati.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la riproposizione in appello dei motivi non esaminati dal giudice di primo grado.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza di primo grado in relazione alla contestazione di poteri non ancora esercitati; la decisione d’appello conferma comunque il rigetto sulla base della tardività.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ad atti di gara, l’istanza di accesso agli atti può determinare una dilazione temporale del termine per impugnare soltanto quando sia proposta entro quindici giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione e i motivi dipendano dalla conoscenza dei documenti ostesi.
  • La presentazione tardiva di una seconda istanza di accesso, specificamente riferita a documenti post-aggiudicazione, non consente di spostare il dies a quo del termine di impugnazione alla data della successiva ostensione, quando il concorrente aveva già conosciuto l’aggiudicazione e avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per l’accesso.
  • Quando la lex specialis prevede la comprova di specifici requisiti tecnici ai fini della stipula del contratto, collocandola in una fase successiva all’aggiudicazione, le contestazioni relative all’esito negativo della comprova possono riguardare la decadenza dall’aggiudicazione e le conseguenze sul contratto, senza incidere necessariamente sulla legittimità originaria dell’aggiudicazione.
  • La stipula del contratto, se subordinata dalla lex specialis al positivo esito della verifica documentale, costituisce elemento rilevante per individuare la collocazione della verifica nella fase successiva all’aggiudicazione, ma non consente al concorrente che abbia tardivamente attivato l’accesso di differire indefinitamente il termine per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.