Ordinanza n. 105/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22/01/2026 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale civile, Ufficio Concorsi e Assunzioni, notificato al Sig. -OMISSIS- in data 28 Gennaio 2026, avente ad oggetto il "Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.4.2002. Sottocapo di 1° Classe -OMISSIS- nato a Palermo il 27.05.1986”, nella parte in cui il ricorrente è stato invitato a presentarsi il giorno 02 Febbraio 2026 presso l’Arsenale Militare Marittimo – MARINARSEN – di Augusta per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio con inquadramento nell’Area Assistenti – con il profilo professionale di Assistente Tecnico per le lavorazioni – cod. FT54, ex fascia retributiva F2; - del Decreto del 19/12/2025, prot. n. -OMISSIS-, comunicato al ricorrente, con cui il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, ha disposto il transito del Sottocapo 1^ Classe -OMISSIS- nell’Area Assistenti del personale civile, ex fascia retributiva F2; - del foglio prot. n. -OMISSIS- del 19.01.2026 dello Stato Maggiore della Marina Militare – 1° Reparto Personale, notificato in data 22.01.2026, recante le motivazioni determinanti la sede di assegnazione del Sottocapo di 1^ Classe -OMISSIS- presso l’Arsenale Militare Marittimo – MARINARSEN – di Augusta; -di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto e, segnatamente: -della bozza di contratto di lavoro per il transito nei ruoli civili del predetto Ministero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e di assegnazione presso MARINARSEN Augusta, con invito alla sottoscrizione del contratto e all'assunzione in servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento che ha disposto il suo transito in soprannumero dal servizio militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa, nonché gli atti relativi alla prima assegnazione presso MARINARSEN Augusta e la bozza di contratto individuale di lavoro. Ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria nella determinazione della sede, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le documentate esigenze familiari e sanitarie rappresentate. Il ricorrente era stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%. Ha inoltre evidenziato che la sede assegnata, pur situata nella Regione Sicilia indicata come preferita, dista circa 270 km dalla residenza del nucleo familiare e che sarebbero state disponibili sedi della Marina Militare, tra cui le Reggenze dei Fari, nelle Province di Palermo e Trapani, indicate come preferite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris quanto alle censure di difetto di motivazione e carenza di istruttoria. La Circolare del Ministero della Difesa del 25 luglio 2023 prevede che la sede di prima assegnazione sia individuata in base alle esigenze funzionali, ma impone di considerare, nei casi previsti dagli annessi, documentate e gravi situazioni personali idonee a rendere opportuna l'assegnazione presso un ente vicino alla residenza o al domicilio del nucleo familiare. Secondo il giudice, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare adeguatamente le condizioni familiari e sanitarie del ricorrente; la distanza di circa 270 km dalla residenza familiare risultava non facilmente compatibile con tali condizioni. Il TAR ha ritenuto sussistente anche il danno grave e irreparabile e ha disposto la sospensione in parte qua dell'efficacia degli atti impugnati, ordinando l'immediato riesame della posizione del ricorrente. La trattazione di merito è stata fissata per la prima udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Costituisce la base normativa del transito del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
art. 55 c.p.a.
È stato applicato per valutare i presupposti della tutela cautelare; il giudice ha ravvisato fumus boni iuris e danno grave e irreparabile.
art. 3, comma 1, legge n. 104/1992
Richiamato in relazione al riconoscimento della condizione di handicap del ricorrente, rilevante ai fini della valutazione delle esigenze personali e familiari connesse alla sede di assegnazione.
Circolare del Ministero della Difesa M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023, art. 7
La determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato viene effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri, secondo i criteri specificati negli Annessi da 1 a 4, che costituiscono parte integrante della presente circolare. La possibilità di deroga all’applicazione di tali criteri potrà essere presa in esame, nel rispetto delle casistiche previste nei cit. Annessi 1 - 4 solo se avanzate dall’interessato al competente Stato Maggiore/Comando Generale entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito.
La determinazione della sede, pur collegata alle esigenze funzionali dell'amministrazione, deve rispettare i criteri della circolare e consentire la valutazione delle situazioni personali documentate che possono giustificare una sede viciniore.
Annesso 2 alla Circolare del Ministero della Difesa M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023
documentate e gravi situazioni personali che possano far ritenere opportuna la designazione in Ente/Distaccamento/Reparto viciniore alla residenza o domicilio del nucleo famigliare del personale richiedente il transito
Impone di prendere in considerazione le documentate e gravi situazioni personali nella scelta della sede di assegnazione.
Massime di principio
- Nella determinazione della sede di prima assegnazione del personale militare transitato nei ruoli civili, l'Amministrazione deve applicare i criteri organizzativi previsti dalla propria disciplina interna e valutare specificamente le documentate e gravi situazioni personali che possano rendere opportuna l'assegnazione presso una sede vicina alla residenza o al domicilio del nucleo familiare.
- La motivazione dell'assegnazione di sede è carente quando non dà conto della valutazione delle esigenze familiari e sanitarie documentate dall'interessato, soprattutto qualora la sede individuata sia significativamente distante dalla residenza familiare e siano prospettate sedi alternative più agevoli.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando l'Amministrazione abbia esercitato il proprio potere di assegnazione senza adeguata istruttoria e motivazione sulle circostanze personali rilevanti; il periculum in mora ricorre quando l'immediata assegnazione possa determinare un pregiudizio grave e irreparabile alle condizioni sanitarie e familiari dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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