Cassazione Civile, Ordinanza n. 23954/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di impugnazione. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Il debitore esecutato ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato la sua opposizione all'esecuzione proposta contro la procedura esecutiva iniziata nei suoi confronti dalla società di riscossione. Nel giudizio di legittimità la società resistente ha eccepito, e la Corte ha rilevato d'ufficio, la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 13 dicembre 2019, il termine breve/ordinario per impugnare ex art. 327 c.p.c. scadeva il 13 giugno 2020; aggiungendo la sospensione straordinaria di 64 giorni prevista dall'art. 83 del d.l. 18/2020, la scadenza slittava al 17 agosto 2020 (il 16 era domenica), mentre il ricorso era stato notificato/proposto solo il 14 settembre 2020. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione della sospensione feriale dei termini, poiché l'opposizione all'esecuzione non vi è soggetta.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata ed è scaduto nel caso concreto prima della proposizione del ricorso, tenuto conto anche della sospensione straordinaria dei termini.
art. 83 d.l. 18/2020
64 giorni di sospensione obbligatoria dei termini processuali
la sospensione emergenziale dei termini processuali va computata nel termine di impugnazione, prorogandone la scadenza nel caso concreto al 17 agosto 2020.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile, anche quando si debbano computare sospensioni straordinarie dei termini processuali.
- La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi aventi ad oggetto opposizione all'esecuzione.
- Quando la tardività del ricorso è dirimente, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare i motivi di impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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