Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16348/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per recuperare IVA indebitamente compensata nell'ambito della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo per l'anno d'imposta 2015, ritenendo insussistente il requisito del controllo diretto della capogruppo e ravvisando soltanto un controllo indiretto. In primo grado il ricorso delle società era stato accolto, ma in appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio per tardività, computando il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. senza considerare la sospensione straordinaria di undici mesi prevista dalla legge di bilancio 2023 per le controversie definibili. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022, dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 1 l. n. 742 del 1969, sostenendo che la sospensione straordinaria dovesse cumularsi al termine ordinario, con conseguente tempestività dell'appello notificato il 29 agosto 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: ha affermato che il termine lungo d'impugnazione, già sospeso per il periodo feriale, doveva essere ulteriormente differito di undici mesi in applicazione della sospensione straordinaria prevista dalla legge di bilancio 2023, e che, una volta fatta corretta applicazione del cumulo tra termine ordinario, sospensione feriale e sospensione straordinaria, l'appello dell'Ufficio notificato il 29 agosto 2024 era tempestivo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività e ha rinviato alla medesima corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato solo come base normativa della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo contestata in accertamento

  • d.m. 13 dicembre 1979

    richiamato quale disciplina attuativa della liquidazione dell'IVA di gruppo

  • art. 2359 c.c.

    invocato dalle parti nel merito per sostenere la rilevanza del controllo indiretto ai fini del gruppo IVA; non è oggetto della decisione di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022

    prevede, per le controversie tributarie definibili, la sospensione straordinaria per undici mesi dei termini di impugnazione in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023; la Corte ne afferma l'applicazione cumulativa rispetto al termine ordinario

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente come norma sul termine di impugnazione nel processo tributario

  • art. 327 c.p.c.

    costituisce il termine lungo di impugnazione applicabile in difetto di notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve

  • art. 1 l. n. 742 del 1969

    disciplina la sospensione feriale dei termini processuali; la Corte ne ribadisce l'applicazione anche dopo l'operare della sospensione straordinaria, se la scadenza ricade nel mese di agosto

Massime di principio

  • Nel processo tributario, in assenza di notifica idonea della sentenza, il termine lungo di impugnazione va determinato secondo l'art. 327 c.p.c., applicando previamente le ordinarie regole sul computo e sulla sospensione feriale dei termini.
  • La sospensione straordinaria dei termini prevista da una disciplina eccezionale per la definizione agevolata o per specifiche controversie tributarie si cumula al termine ordinario già determinato, non lo sostituisce: il dies ad quem va posticipato secondo la durata prevista dalla legge speciale.
  • Se, per effetto della sospensione straordinaria, la scadenza del termine per impugnare cade nel periodo feriale, opera anche la sospensione di cui alla l. n. 742 del 1969, con slittamento della scadenza al primo giorno non festivo successivo.
  • L'errato mancato coordinamento tra sospensione straordinaria e sospensione feriale integra violazione di legge e comporta la cassazione della decisione che abbia dichiarato tardiva l'impugnazione tempestiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.