Corte di giustizia, Sentenza C-39/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2024. — Keva e a. contro Skatteverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Assoggettamento ad imposta dei dividendi ricevuti da fondi pensione di diritto pubblico – Differenza di trattamento tra i fondi pensione di diritto pubblico residenti e i fondi pensione di diritto pubblico non residenti – Esenzione dei soli fondi pensione di diritto pubblico residenti – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Necessità di salvaguardare l’obiettivo perseguito dalla politica sociale – Necessità di preservare una ripartizione equilibrata del potere impositivo degli Stati membri. — Causa C-39/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato la disciplina svedese che esenta dalla ritenuta sui dividendi i fondi pensione di diritto pubblico residenti, ma la applica ai fondi equivalenti non residenti. Ha ritenuto che tale differenza di trattamento sia idonea a dissuadere gli investimenti transfrontalieri e costituisca una restrizione vietata dall'articolo 63 TFUE. La Corte ha inoltre escluso che la restrizione fosse giustificata dalla tutela della politica sociale svedese o dalla necessità di preservare la ripartizione equilibrata del potere impositivo. La pronuncia è rilevante per i profili di discriminazione fiscale dei soggetti pubblici esteri e per la pianificazione degli investimenti in azioni svedesi.
Libera circolazione dei capitali e ritenuta sui dividendi: incompatibilità con l'articolo 63 TFUE dell'esenzione riservata ai fondi pensione di diritto pubblico residenti rispetto ai fondi pubblici non residenti.
La questione giuridica
Se l'articolo 63 TFUE osti a una normativa svedese che assoggetta a ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da società residenti a istituti pensionistici di diritto pubblico non residenti, mentre esenta i dividendi distribuiti a fondi pensione di diritto pubblico residenti; in particolare, se tale differenza di trattamento costituisca una restrizione alla libera circolazione dei capitali, se le situazioni siano oggettivamente comparabili e se la restrizione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale (politica sociale, territorialità e ripartizione equilibrata del potere impositivo).
Principio di diritto
L'articolo 63 TFUE osta a una normativa nazionale che riservi l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi ai soli fondi pensione di diritto pubblico residenti, assoggettando invece alla ritenuta i fondi pensione di diritto pubblico non residenti, quando le situazioni siano oggettivamente comparabili; una simile differenza di trattamento costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali e non può essere giustificata né dalla necessità di preservare l'obiettivo della politica sociale nazionale né dal principio di territorialità o dalla pretesa esigenza di mantenere una ripartizione equilibrata del potere impositivo, se lo Stato membro ha scelto di esentare i fondi residenti sui redditi di fonte nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Legge svedese (1999:1229) relativa all'imposta sul reddito, capo 7, articolo 2
- Legge svedese (1970:624) relativa all'imposta sui dividendi, articoli 1, 4, 5 e 27
- Convenzione fiscale tra i paesi nordici del 23 settembre 1996, articolo 10, paragrafo 3, e articolo 25
- Modello di convenzione fiscale dell'OCSE, articolo 24 e commenti (punti 10 e 12)
Libera circolazione dei capitali e tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione di diritto pubblico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Högsta förvaltningsdomstolen svedese in materia di imposizione dei dividendi distribuiti da società residenti in Svezia a fondi pensione di diritto pubblico finlandesi. La Corte è chiamata a stabilire se la normativa svedese, che esenta i fondi pensione pubblici residenti ma sottopone a ritenuta alla fonte i fondi pubblici non residenti, sia compatibile con l'articolo 63 TFUE.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti nel procedimento principale sono la Keva, il Landskapet Ålands pensionsfond e il Kyrkans Centralfond, tutti organismi di diritto pubblico finlandesi operanti nel regime pensionistico professionale. Tra il 2003 e il 2016 hanno percepito dividendi da società svedesi, assoggettati in Svezia alla withholding tax prevista dalla kupongskattelagen.
Poiché tali dividendi non erano imponibili in Finlandia, l'imposta trattenuta in Svezia non poteva essere detratta secondo la convenzione fiscale tra i paesi nordici. I fondi hanno quindi chiesto il rimborso della ritenuta, sostenendo che la disciplina svedese violasse la libera circolazione dei capitali rispetto al trattamento riservato ai fondi pensione di diritto pubblico svedesi, esenti da imposta.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l'articolo 63 TFUE, che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, e l'articolo 65 TFUE, che consente talune differenze di trattamento tributario purché non sfocino in discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.
Sono inoltre menzionate:
- la legge svedese (1999:1229) relativa all'imposta sul reddito, in particolare il capo 7, articolo 2, che esenta lo Stato svedese e, per effetto del sistema interno, i fondi pensione pubblici residenti;
- la kupongskattelagen (1970:624), che disciplina la ritenuta sui dividendi;
- la convenzione fiscale tra i paesi nordici del 1996, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 25;
- il modello OCSE di convenzione fiscale e i relativi commenti all'articolo 24, richiamati dal governo svedese ma ritenuti non decisivi ai fini dell'interpretazione del Trattato.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se la differenza di trattamento tra fondi pubblici residenti e non residenti integri una restrizione alla libera circolazione dei capitali;
- come debba essere valutata la comparabilità tra i fondi pensione pubblici esteri e lo Stato svedese, o i suoi fondi pubblici;
- se la restrizione possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla salvaguardia della politica sociale e dalla necessità di preservare la ripartizione del potere impositivo.
Ragionamento della Corte: esistenza di una restrizione
La Corte ribadisce che gli Stati membri, nell'esercizio della loro competenza in materia di imposizione diretta, devono rispettare le libertà fondamentali del Trattato. La libera circolazione dei capitali tutela anche gli investimenti effettuati tramite enti pubblici, senza distinguere tra operatori privati e pubblici.
Nel caso di specie, l'esenzione riconosciuta ai fondi pensione di diritto pubblico residenti e negata ai fondi equivalenti non residenti comporta un trattamento fiscale meno favorevole per questi ultimi. Tale differenza è idonea a dissuadere gli organismi non residenti dall'investire in società svedesi e costituisce quindi una restrizione vietata, in linea di principio, dall'articolo 63 TFUE.
La Corte respinge l'argomento tratto dai commenti OCSE all'articolo 24, osservando che essi non possono prevalere sugli obblighi derivanti dal Trattato. Parimenti, il fatto che il diritto dell'Unione non imponga agli Stati membri di finanziare i sistemi previdenziali altrui non consente di derogare alla libertà di circolazione dei capitali.
Comparabilità delle situazioni
Per valutare la comparabilità, la Corte guarda all'obiettivo della normativa, al suo oggetto e ai suoi criteri distintivi. Secondo la decisione di rinvio, l'esenzione svedese mira essenzialmente a evitare un flusso circolare di risorse pubbliche dello Stato.
La Corte osserva che, se questo è l'obiettivo, il fatto che i fondi pensione pubblici residenti facciano parte dello Stato svedese non basta, da solo, a porli in una situazione diversa rispetto ai fondi pubblici non residenti. L'obiettivo potrebbe infatti essere raggiunto anche concedendo l'esenzione ai fondi esteri equivalenti.
Quanto ai presunti elementi distintivi, la riscossione dei contributi, il pagamento delle pensioni e la forma giuridica dei fondi non appaiono direttamente collegati al trattamento fiscale dei dividendi. Di conseguenza, il vero criterio di distinzione è il luogo di residenza. La Corte conclude quindi che le situazioni sono oggettivamente comparabili.
Giustificazioni addotte e loro rigetto
La Svezia invocava due giustificazioni principali: la salvaguardia dell'obiettivo di politica sociale e del relativo finanziamento, e la ripartizione equilibrata del potere impositivo fondata sul principio di territorialità.
La Corte respinge la prima giustificazione: gli inconvenienti amministrativi non bastano a fondare una restrizione, e la pronuncia Essent richiamata dal governo svedese non è pertinente perché qui non è in gioco un divieto di privatizzazione o un tema di regime proprietario.
Quanto alla ripartizione equilibrata del potere impositivo, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui tale giustificazione può essere invocata per prevenire comportamenti che compromettano l'esercizio della potestà fiscale di uno Stato. Tuttavia, se uno Stato ha scelto di non tassare i residenti sui redditi di fonte nazionale, non può poi imporre la tassazione ai non residenti per preservare l'equilibrio della ripartizione impositiva. Anche questa giustificazione viene dunque esclusa.
Decisione
La Corte dichiara che l'articolo 63 TFUE osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale i dividendi distribuiti da società residenti a istituti pensionistici di diritto pubblico non residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a fondi pensione di diritto pubblico residenti sono esenti da tale ritenuta.
Portata pratica
La sentenza conferma che una differenza di trattamento fiscale basata sulla residenza, anche quando riguarda enti pubblici o sistemi pensionistici pubblici, deve essere verificata alla luce della comparabilità concreta e non può essere giustificata in modo automatico dal solo fatto che il soggetto residente faccia parte dello Stato. Per gli operatori, la pronuncia è significativa nei casi di ritenute alla fonte su dividendi esteri e di strutturazione di investimenti tramite enti previdenziali o fondi pubblici transfrontalieri.
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